Revocazione per errore di percezione sull’esonero dalle spese del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12426 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa percezione, da parte del giudice di legittimità, della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. ritualmente presente nel fascicolo. Tale dichiarazione, ove sottoscritta dalla parte, esonera la parte ammessa dal pagamento delle spese in caso di soccombenza. L’errore è decisivo quando il regolamento delle spese di lite, nel grado di appello e nel giudizio di legittimità, sia stato adottato senza considerare il documento. Il rimedio è la revocazione e non la correzione dell’errore materiale, perché non si tratta di mera disattenzione emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in giudizio nei confronti dell’I.N.P.S. ed era rimasto soccombente in appello, con condanna alle spese di lite. La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame e lo aveva condannato alla rifusione delle spese del secondo grado, nonostante nel fascicolo fosse presente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti reddituali per l’esonero.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva rigettato con ordinanza n. 33310/2022, depositata l’11.11.2022, confermando anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità. Il ricorrente ha allora esperito ricorso per revocazione, deducendo che l’ordinanza era affetta da un errore di fatto, per non aver percepito la presenza, nel fascicolo, di entrambe le dichiarazioni di esonero, quella del grado di appello e quella riproposta in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

L’I.N.P.S., costituendosi, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che, nel caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile sarebbe la correzione dell’errore materiale, trattandosi di mera disattenzione emendabile.

La Corte non ha seguito questa impostazione. Dagli atti processuali risulta che il ricorso in appello riportava, alla pagina indicata, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., con la relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà già presentata in primo grado. Sempre dagli atti risulta l’ulteriore dichiarazione, sottoscritta dalla parte, per l’eventuale esonero dalle conseguenze della soccombenza in sede di legittimità.

Il collegio ha quindi ravvisato un errore di percezione, e non una semplice svista emendabile. L’errore è stato ritenuto decisivo rispetto al regolamento delle spese di lite, sia per il giudizio di appello sia per il giudizio di legittimità. La presenza del documento nel fascicolo, non percepita dal giudice, ha inciso direttamente sull’esito della statuizione accessoria.

Su questa base l’ordinanza impugnata è stata revocata, con accoglimento di entrambi i motivi. In sede rescissoria la Corte ha dichiarato non dovute, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., le spese del giudizio d’appello e quelle del giudizio di legittimità. La sentenza della Corte d’appello di Roma è stata cassata senza rinvio nella parte in cui aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Istituto.

Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza dell’I.N.P.S. e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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