Imposta di registro su sentenza civile: accoglie primo motivo e rinvia (Cass. civ. Sez. V n. 21020 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile non solo all’ipotesi fisiologica di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento di un contratto, ma anche a quella di invalidità di un atto unilaterale, inter vivos o mortis causa, essendo comune la funzione delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante. Ne consegue che la dichiarazione di nullità per falsità di un testamento olografo, con le connesse condanne restitutorie e risarcitorie rese a beneficio degli eredi legittimi, sconta l’imposta di registro in misura fissa. Di contro, la divisione giudiziale dell’asse ereditario, avendo effetti costitutivi e sostanzialmente traslativi, resta soggetta a separata imposizione proporzionale. L’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti giudiziari, ove non si limiti a meri conteggi, assume natura sostanzialmente impositiva.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trieste. Oggetto della lite è un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali, liquidate per la registrazione di una sentenza civile che aveva dichiarato la nullità, per falsità, di un testamento olografo, l’indegnità di alcuni eredi testamentari, adottato condanne restitutorie e risarcitorie e pronunciato la divisione giudiziale dell’asse ereditario.
La Commissione regionale, diversamente dal primo giudice, aveva ritenuto correttamente motivato l’atto e aveva distinto la tassazione: in misura fissa per la parte dichiarativa della nullità testamentaria; in misura proporzionale del 3% per le condanne al pagamento di somme. I contribuenti ricorrono per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di tardività. La controversia, per la sua natura di lite su atto sostanzialmente impositivo, rientra fra quelle definibili e beneficia quindi della sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione. Il termine lungo sarebbe scaduto l’11 aprile 2019, ma la notifica del ricorso avvenuta il 13 gennaio 2020 è tempestiva, anche in virtù della proroga dei termini che cadono di sabato ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ..
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta a imposta gli atti giudiziari civili, e il riparto fra la lett. b) (imposta proporzionale del 3% per i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme) e la lett. e) (imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni).
Il collegio osserva che la lett. e), pur concepita per l’ipotesi di nullità contrattuale, si applica anche all’invalidità di un atto unilaterale mortis causa, perché comune è la funzione delle statuizioni restitutorie e risarcitorie di ripristinare ex tunc la consistenza originaria del patrimonio. La dichiarazione di nullità del testamento comporta, con efficacia retroattiva, l’apertura della successione legittima ex art. 457, secondo comma, cod. civ., in luogo della delazione testamentaria. Rientrano dunque nella misura fissa anche le condanne per rivalutazione e interessi sui ricavi dei beni alienati e per l’indennità di occupazione sine titulo, finalizzate a reintegrare il valore dell’eredità devoluta ai legittimi eredi.
La Corte precisa che non altrettanto vale per la divisione giudiziale, pronuncia a effetti reali e funzione distributiva, con effetto costitutivo e sostanzialmente traslativo: essa è stata correttamente sottoposta a separata liquidazione proporzionale, anche in ragione del cospicuo conguaglio in denaro imposto a carico di un gruppo di condividenti.
Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo, che denuncia la doppia imposizione in violazione dell’art. 53 Cost., è inammissibile, perché il vizio non era stato dedotto col ricorso introduttivo, restando l’oggetto del processo tributario delimitato dai motivi di impugnazione. Nel merito, comunque, non vi è alcun raddoppio: le statuizioni della sentenza registrata sono strutturalmente autonome e funzionalmente distinte, avendo scontato l’imposta in corrispondenza dei differenti passaggi di ricchezza. Il ricorso è quindi accolto nei limiti del primo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia.
Nota della Redazione
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