Revocazione ex art. 391-bis richiede errore percettivo non errore di giudizio (Cass. civ. Sez. IV n. 20352 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ammesso dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste nella falsa percezione dei fatti di causa, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Ne consegue che i motivi che, dietro lo schermo del preteso errore percettivo, ripropongono le censure già scrutinate nel giudizio di legittimità integrano un errore di giudizio e rendono il ricorso inammissibile.
Il Fatto
Un lavoratore ha impugnato il licenziamento per recidiva intimatogli nel 2006, chiedendo in via preliminare l’accertamento dell’illegittimità di tre sanzioni disciplinari irrogate tra il 2004 e il 2005. Il Trib. Bari aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, dichiarando assorbito l’esame del secondo licenziamento.
La Cass. civ. Sez. IV n. 15566 del 2019 aveva annullato la pronuncia di appello, affermando che la previsione contrattuale della recidiva non sottrae al giudice il controllo di proporzionalità in concreto. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva nuovamente respinto le censure del lavoratore. Il ricorso per cassazione avverso tale decisione è stato rigettato con ordinanza n. 17024 del 2024. Il lavoratore ha allora proposto revocazione contro quella stessa ordinanza, deducendo quattro motivi tutti incentrati sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dell’ambito del rimedio. La revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. è ammessa soltanto per i vizi indicati nell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 20013 del 19.07.2024, l’errore deve possedere requisiti tassativi: falsa percezione di un fatto degli atti di causa, evidenza assoluta, immediatezza di rilevazione, essenzialità e decisività, esclusione di ogni attività valutativa o interpretativa.
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata ha attribuito al lavoratore comportamenti mai contestati, ha mal valutato la sequenza delle sanzioni in contrasto con il principio di gradualità, ha dato valore a deposizioni testimoniali prive di percezione diretta dei fatti e ha omesso di esaminare punti centrali del ricorso. Per la Corte, nessuno di questi profili integra l’errore percettivo: tutti investono il sindacato già svolto nel giudizio di legittimità.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio. Il primo consiste in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti dagli atti con assoluta immediatezza e rilevabili senza argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Il secondo attiene al preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e resta fuori dall’area degli errori revocatori, come affermato in Cass. n. 10040 del 29.03.2022, Cass. n. 27570 del 30.10.2018, Cass. sez. lav. n. 8828 del 05.04.2017 e Cass. n. 22080 del 26.09.2013.
La Corte rileva inoltre che una sentenza di legittimità non può essere impugnata per revocazione assumendo che abbia male valutato i motivi di ricorso: un vizio siffatto costituisce errore di giudizio (Cass. n. 8615 del 03.04.2017). Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva esaminato nel dettaglio la motivazione del giudice di rinvio e ne aveva ritenuto la conformità al diritto e ai principi su giusta causa, recidiva e proporzionalità, giudicando apodittici i motivi del ricorso ordinario. Rispetto a siffatta valutazione, i motivi di revocazione si risolvono in una richiesta di rinnovato giudizio sui motivi già disattesi.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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