Pagamento al creditore apparente e buona fede del solvens: il pagamento eseguito sul conto del defunto non è liberatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 1103 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito a favore del creditore apparente è liberatorio ai sensi dell’art. 1189 cod. civ. solo se il solvens era in buona fede al momento dell’adempimento, ossia se ignorava, senza colpa, l’inesistenza del diritto del ricevente. La buona fede è esclusa quando il debitore aveva conoscenza – o avrebbe dovuto avere conoscenza – dell’avvenuto subentro del soggetto legittimato nella gestione dell’azienda e, pertanto, le coordinate bancarie del precedente titolare non potevano conservare validità. In materia di crediti ereditari, ai sensi degli artt. 727 e 757 cod. civ., il credito non si divide tra gli eredi ma entra nella comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun partecipante può agire singolarmente per far valere anche l’intero credito comune. Il successore a titolo particolare può intervenire nel processo ex art. 111 cod. proc. civ., che prosegue tra le parti originarie, e l’estromissione dell’alienante si verifica solo con provvedimento del giudice.
Il Fatto
Il titolare di una farmacia decedeva il 1° aprile 2008, avendo disposto dei propri beni per testamento. L’Azienda sanitaria provinciale, nelle more della definizione della vicenda successoria, provvedeva al pagamento dei corrispettivi dei farmaci venduti nel trimestre gennaio-marzo 2008, mediante accredito sul conto corrente del defunto, per un importo complessivo di oltre 77.000 euro. La farmacista, qualificatasi erede e titolare della nuova impresa, otteneva un decreto ingiuntivo contro l’ASP per il mancato pagamento. Il Tribunale, su opposizione, revocava il decreto; la Corte d’appello, in riforma, accoglieva la domanda e condannava l’ASP al pagamento, con gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ritenendo i pagamenti non liberatori perché l’ASP era a conoscenza del subentro della farmacista nella titolarità dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e sette i motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 1189 cod. civ., il Collegio ha ritenuto che la censura tendesse a ottenere una diversa valutazione dei documenti di causa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. La Corte territoriale aveva chiaramente escluso la buona fede del solvens sulla base dell’iscrizione della farmacista nel Registro delle imprese e delle comunicazioni inviate all’ASP, snodo logico non specificamente impugnato. La diversa interpretazione della missiva del 16 maggio 2008 è stata parimenti giudicata come mera censura all’apprezzamento del giudice di merito.
Quanto al terzo motivo, la S.C. ha riconosciuto che l’art. 2559 cod. civ. non è in effetti invocabile nella vicenda, non trattandosi di cessione di azienda ma di successione mortis causa. Ciò nondimeno, il mezzo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva l’esatta ratio decidendi della sentenza, fondata non già sull’operatività della cessione dei crediti, ma sull’assenza di buona fede dell’ASP, consapevole del subentro nella gestione della farmacia.
In ordine al quarto motivo, la Corte ha precisato che i crediti ereditari, ex artt. 727 e 757 cod. civ., non si dividono tra gli eredi ma entrano nella comunione ereditaria: ciascun partecipante può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, come da consolidata giurisprudenza di legittimità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato dove la contestazione del saggio di interessi fosse stata avanzata nel giudizio di merito.
Quanto al sesto motivo, la S.C. ha chiarito che la società subentrata nella titolarità della farmacia è un successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., che legittimamente ha partecipato al giudizio senza che ne fosse chiesta l’estromissione: l’unicità della difesa non unifica le due parti processuali, con diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese. Il settimo motivo è stato infine ritenuto inammissibile per genericità e per insussistenza del vizio di omessa pronuncia, non integrabile dalla mancata espressa statuizione quando la decisione comporti rigetto implicito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 727 c.c. – Norme per la formazione delle porzioni
- Art. 757 c.c. – Diritto dell'erede sulla propria quota
- Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente
- Art. 2559 c.c. – Crediti relativi all'azienda ceduta
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso