Usucapione esclusa se l’uso del lastrico deriva da comodato precario (Cass. civ. Sez. III n. 34575 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’utilizzazione di una porzione di lastrico solare sia ricondotta, all’esito dell’istruttoria, a un comodato precario ai sensi degli artt. 1803 e 1810 cod. civ., è esclusa la configurabilità di un possesso ad usucapionem in capo al comodatario, perché la disponibilità del bene deriva dall’accordo tra le parti e non da un potere di fatto esercitato uti dominus. La valutazione delle prove e l’individuazione del dies a quo del ventennio involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e, se non illogicamente motivati, non sono sindacabili in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il motivo che, denunciando una violazione normativa, tenda in realtà a ottenere una diversa considerazione del materiale probatorio. La proposizione di un ricorso fondato su motivi palesemente inammissibili integra abuso del processo e giustifica la condanna di cui all’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

I proprietari di un appartamento confinante convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, i titolari di un immobile vicino per ottenere il rilascio di una porzione di terrazzo, sostenendo che era stata concessa in uso temporaneo e a titolo di mera cortesia. I convenuti resistevano affermando che il lastrico era stato inglobato, pavimentato e delimitato nella loro proprietà sin dagli anni Ottanta e ne chiedevano, in via riconvenzionale, l’acquisto per usucapione.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’appello di Napoli riformava integralmente la decisione, qualificava l’utilizzo del bene come comodato precario e condannava gli appellati al rilascio. Proponeva allora ricorso per cassazione il nudo proprietario, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che il possesso sarebbe iniziato prima dell’acquisto dell’appartamento da parte dei controricorrenti. La Corte rileva che il fatto non è affatto pretermesso: il giudice d’appello lo ha specificamente esaminato e, correttamente gravando i convenuti dell’onere probatorio, ha escluso che dal compendio istruttorio emergesse alcuna certezza sull’individuazione del dies a quo ventennale.

Tale conclusione costituisce frutto della valutazione delle risultanze istruttorie e, non essendo illogicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il motivo si risolve così in un surrettizio tentativo di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.

Il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di comodato, possesso, usucapione, ricognizione del debito, prova dei contratti, onere della prova e presunzioni. La Corte osserva che dietro il richiamo di plurime ed eterogenee disposizioni — alcune non applicate né implicitamente richiamate dal giudice d’appello — il ricorrente cela una critica all’apprezzamento delle prove. La Corte territoriale ha accertato la riconducibilità della fattispecie al comodato precario, sulla base dell’accordo intercorso tra le parti e delle risultanze testimoniali, e ha escluso la configurabilità di un possesso continuativo e ininterrotto ai sensi dell’art. 1158 cod. civ.

Rispetto a siffatta motivazione le censure risultano inconferenti. Quanto alla dedotta violazione delle norme sulle presunzioni, la Corte chiarisce che essa tende in realtà a ottenere un ragionamento presuntivo diverso da quello condotto dal giudice del merito, non già a contestarne il rigore logico. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

La palese inammissibilità dei motivi costituisce infine elemento idoneo a ritenere l’impugnazione temeraria ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la proposizione di un ricorso fondato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata integra abuso del processo, sanzionabile con una somma equitativamente determinata, che prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa. Il ricorrente è pertanto condannato al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 3.500,00 in favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *