Revocazione della sentenza di cassazione ammessa solo per errore di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 5082 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della decisione della Corte di cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente per errore di fatto. L’errore revocatorio presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla decisione impugnata e l’altra dagli atti processuali: deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione, risultare con immediatezza ed obiettività senza indagini ermeneutiche, ed essere decisivo. Non integra errore di fatto l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione, compresa la contestazione della valenza probatoria di un documento. Ove il fatto abbia costituito un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato, non vi è errore revocatorio ma errore di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un istituto di credito, aveva domandato il risarcimento dei danni per la mancata erogazione di un prestito personale, assumendo la scorrettezza della banca nella fase delle trattative. Il Tribunale aveva respinto la domanda, rilevando che il diniego era riconducibile all’inserzione del ricorrente negli elenchi di una società di informazioni creditizie in relazione a una fideiussione prestata in favore di un terzo, e che non erano allegati danni risarcibili.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo la riconducibilità dell’illegittima iscrizione alla condotta della banca. Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza. Avverso tale statuizione il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto che il pagamento del debito da lui garantito era provato dalla restituzione delle cambiali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito i limiti del vizio revocatorio. L’art. 391-bis cod. proc. civ. richiama l’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. e consente la revocazione solo quando la decisione sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Restano esclusi l’errore di diritto e l’errore di giudizio o di valutazione.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8984 del 2018 e n. 30994 del 2017, la Corte ha precisato che l’errore revocatorio presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto. Deve consistere in una svista materiale, risultare con immediatezza e obiettività, ed essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa (Sez. VI-2 n. 16439 del 2021).
Il Collegio ha quindi distinto l’errore di percezione dall’errore di giudizio. Se la rappresentazione del fatto ha costituito un punto controverso discusso tra le parti e valutato dal giudice, non si configura errore revocatorio (Sezioni Unite n. 15227 del 2009). Se invece l’errore attiene alla valutazione giuridica del fatto, si versa in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norma.
Nel caso concreto, il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della valenza di prova privilegiata che, a suo avviso, doveva essere attribuita alle cambiali prodotte. È stato dedotto, dunque, non un errore di percezione, ma un errore di giudizio, come tale non riconducibile a vizio revocatorio.
La Corte ha inoltre rilevato che il prospettato errore non è decisivo. La statuizione impugnata per revocazione non si era fondata sulla valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della prova del fatto, ma sull’inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., avendo il giudice di merito esaminato ed escluso il fatto dedotto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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