Revocazione della sentenza di cassazione ammessa solo per errore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 1290 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, disciplinata dagli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente nell’ipotesi di errore di fatto, consistente nella supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, in modo indiscutibile, esclusa o accertata sulla base degli atti o documenti di causa. Restano estranei all’area del vizio revocatorio l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione, nonché la non corretta considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso. L’errore di fatto deve essere decisivo, evidente e obiettivo, e non può cadere su un punto controverso sul quale il giudice di legittimità si sia pronunciato; la contestazione di un fatto lo rende incerto e, quindi, oggetto di valutazione, con conseguente esclusione della svista percettiva.

Il Fatto

Il ricorrente, con unico motivo, ha chiesto la revocazione di una precedente sentenza della stessa Corte di cassazione che aveva accolto i primi tre motivi dell’Agenzia delle entrate, assorbito il quarto e cassato con rinvio la decisione di appello tributaria. Il vizio dedotto atteneva alle argomentazioni con cui quella sentenza aveva respinto l’istanza di aggiornamento della pubblica udienza avanzata dal difensore, che si assumeva affetta da errore di percezione. In via preliminare il ricorrente ha chiesto procedersi a correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato.

L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso; l’altro soggetto originariamente coinvolto è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto esaminato l’istanza di correzione degli errori materiali, richiamando il principio secondo cui il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal semplice confronto interno, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Il rimedio è invece precluso quando la correzione si risolva nella sostituzione o modificazione essenziale della decisione.

Su tale base, le circostanze relative alla data di apprendimento della nomina ministeriale e all’asserita mancanza di un estratto della sentenza di appello non sono state ritenute riconducibili alla correzione di errore materiale, non essendo chiaramente rilevabili dal testo né idonee a incidere sullo sviluppo argomentativo. È stata invece disposta la correzione della sola indicazione del difensore, dovendosi leggere la sostituzione della prima persona plurale con la singolare.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il perimetro dell’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità: esso riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o inesistenza di fatti nella loro dimensione storica, restando escluso l’error iuris e ogni vizio di valutazione o interpretazione. L’errore deve essere decisivo, evidente, obiettivo e non relativo a un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata.

Quanto agli atti interni al giudizio di legittimità, è stata richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019, secondo cui la revocazione è ammessa per l’errore nella lettura degli atti quando il giudice non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma è esclusa quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia preso in esame specifiche argomentazioni.

Applicando tali principi, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente deduceva, in realtà, la non corretta valutazione della sussistenza del legittimo impedimento del difensore: la Corte aveva dato atto che l’istanza di rinvio non conteneva alcun riferimento specifico all’impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega, limitandosi a evocare la delicatezza degli argomenti e il breve preavviso. Trattandosi di valutazione di un punto controverso, non è configurabile alcuna svista percettiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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