Definizione agevolata e sopravvenuta carenza di interesse in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19325 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il pagamento, da parte del contribuente, delle somme dovute a seguito dell’accoglimento della domanda di rottamazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio di cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La statuizione sulla carenza di interesse assorbe ogni questione relativa alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. In applicazione della ratio premiale sottesa alla disciplina agevolativa, le spese di lite vanno interamente compensate, senza possibilità di applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso un atto di contestazione relativo alle sanzioni per l’omessa compilazione del modulo RW per gli anni dal 2005 al 2009, concernente la titolarità del diritto di nuda proprietà di un immobile sito in Svizzera. La Commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, riformava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, deducendo di aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e documentando l’avvenuto pagamento della somma dovuta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la violazione delle disposizioni in materia di residenza fiscale e l’applicabilità nel tempo dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, ma non giunge alla loro disamina nel merito.
Osserva preliminarmente che l’avvenuto pagamento delle somme necessarie per la definizione agevolata della controversia determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale statuizione assorbe evidentemente l’istanza di sospensione del processo avanzata dalla contribuente, rendendo superfluo ogni esame delle questioni sostanziali e processuali sollevate con il ricorso.
Quanto alle spese di lite, la Corte ne dispone l’integrale compensazione, rilevando che un’eventuale condanna della contribuente contrasterebbe con la ratio premiale sottesa alle disposizioni in tema di definizione agevolata, richiamando sul punto i propri precedenti.
Infine, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica in ragione della sua natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Nota della Redazione
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