Il diniego di condono fiscale deve essere motivato con l’indicazione del versamento insufficiente, ma il giudice di merito non può omettere la disamina della documentazione contabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 13828 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi di ruolo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, l’omesso versamento integrale degli importi, nella misura prescritta dalla legge, determina il mancato perfezionamento dell’istituto e la conseguente decadenza dal beneficio. Il provvedimento di diniego della definizione deve essere motivato e la relativa insufficienza motivazionale può essere censurata in sede giurisdizionale; tuttavia, il giudice di merito, nell’accogliere il ricorso del contribuente, non può pretermettere la disamina della documentazione contabile prodotta dall’Amministrazione finanziaria, dalla quale risulti la causa del diniego. La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, ma il sindacato di legittimità non può estendersi alla verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi il provvedimento di diniego della richiesta di definizione dei carichi di ruolo in maniera agevolata. Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso, avendo il giudice riscontrato la correttezza dell’operato dell’Ufficio, che aveva indicato nel prospetto contabile la locuzione “versamento insufficiente” in relazione ai ruoli per cui era stata chiesta la definizione.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva invece l’appello del contribuente, ritenendo il provvedimento di diniego non adeguatamente motivato. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte ha precisato che la motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione. Nel caso di specie, i giudici regionali, sebbene con una motivazione sintetica, avevano comunque esplicitato le ragioni per cui ritenevano inadeguato il provvedimento di diniego, sicché il vizio non era ravvisabile. La Corte ha inoltre ricordato che il sindacato di legittimità non può estendersi alla verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto.
Con il secondo motivo, accolto, la Corte ha invece ravvisato un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, laddove i giudici di appello avevano pretermesso la disamina della documentazione contabile prodotta dall’Amministrazione. Il prospetto contabile, contenente l’indicazione della locuzione “versamento insufficiente”, era idoneo a rendere edotto il contribuente della circostanza che il condono fiscale non si era perfezionato, in ragione dell’omesso versamento integrale degli importi. L’interpretazione dei giudici di appello è stata ritenuta non rispettosa del dettato dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, che subordina l’accesso all’istituto premiale al soddisfacimento di specifici presupposti.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, rigettato il primo e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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