Rilevanza della classificazione catastale per l’esenzione IMU dei fabbricati rurali (Cass. civ. Sez. 5 n. 15913 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, ai fini del trattamento esonerativo dei fabbricati rurali, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale del cespite: l’immobile iscritto in categoria D/10 (o A/6) non è soggetto all’imposta, mentre quello iscritto in una diversa categoria deve formare oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente che ne chieda l’esenzione. La modifica della categoria e della rendita catastale retroagisce solo se conseguente ad errori originari dell’attribuzione, non anche se dipesa da una modificazione dello stato o della destinazione del bene. Gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono, quale unico dato rilevante, l’apposizione di una specifica annotazione in atti, all’esito dell’osservanza della speciale procedura autocertificata di cui all’art. 7 del d.l. n. 70/2011, da presentarsi nel termine prorogato al 30 settembre 2012. La domanda di variazione presentata fuori termine non può produrre effetti dal quinquennio antecedente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune su un parco fotovoltaico iscritto in categoria catastale D/1, con rendita pari ad euro 31.500,00. Nel 2013 la società presentava una Docfa per la variazione in classe D/10 (fabbricato produttivo connesso ad attività agricole), sostenendo che anche per l’anno precedente l’immobile dovesse ritenersi rurale, con effetti retroattivi della variazione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, invece, accoglieva l’appello del Comune, confermando l’avviso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la questione pacifica nei contenuti di fatto. Nel 2012 la categoria catastale dell’immobile era D/1; solo con la Docfa del 2013 la categoria era stata variata in D/10. La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento, richiamando l’ordinanza n. 26975 del 2025 resa in un caso analogo.
Il primo principio richiamato attiene alla retroattività della modifica della rendita catastale: essa opera solo se conseguente ad errori originari dell’attribuzione, non quando dipenda da una modificazione dello stato o della destinazione del bene, che implica una nuova ed aggiornata valutazione dell’ufficio. Nel caso di specie non ricorreva un errore originario, ma una modifica conseguente alla nuova normativa sulla ruralità catastale.
Quanto al trattamento esonerativo, la Corte ha ribadito che rileva l’oggettiva classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale (categorie A/6 o D/10) non è soggetto all’imposta, mentre, se iscritto in altra categoria, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità. Nel caso di specie la società non aveva impugnato il classamento D/1.
La Corte ha inoltre precisato che gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono l’apposizione di una specifica annotazione in atti, all’esito della speciale procedura autocertificata prevista dall’art. 7 del d.l. n. 70/2011. La domanda di variazione non presentata secondo le modalità ivi previste non può produrre effetti dal quinquennio antecedente, e ciò vale anche quando la domanda sia presentata successivamente al decorso del termine prorogato, attraverso i successivi interventi normativi fino al 30 settembre 2012. La società aveva presentato la Docfa solo il 5 giugno 2013, oltre tale termine.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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