L’inerzia della Regione non legittima la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in materia di usi civici (Cass. civ. Sez. 2 n. 22473 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti promossi davanti al commissario per gli usi civici, qualora il comune contesti la qualità demaniale del suolo o l’esistenza degli usi civici, sorge un’opposizione di interessi tra il comune e i comunisti che impone la nomina della speciale rappresentanza prevista dall’art. 75 r.d. n. 332/1928. La mancata nomina di tale rappresentante determina la nullità della sentenza emessa senza la sua partecipazione al giudizio. L’art. 78, comma 2, c.p.c. soccorre solo quando non vi siano disposizioni speciali per i singoli casi: ne consegue che, ove la nomina della rappresentanza speciale sia di competenza dell’autorità amministrativa, l’inerzia di quest’ultima non legittima il commissario a nominare d’ufficio un curatore speciale.
Il Fatto
Alcuni cittadini di Zagarolo adivano il Commissario per gli usi civici di Roma, deducendo l’esistenza di diritti di uso civico su terreni ceduti in enfiteusi e poi affrancati. Rigettata la domanda, la sentenza commissariale veniva dichiarata nulla dalla Corte d’appello per la mancata nomina della rappresentanza speciale dei comunisti, resa necessaria dalle contestazioni del comune. Nel giudizio riassunto, l’ente regionale, competente alla nomina, non provvedeva: il Commissario nominava allora un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., che si costituiva personalmente in giudizio. Nel merito, la domanda veniva nuovamente rigettata, con conferma in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso, esamina la questione della nomina del curatore speciale in sostituzione della rappresentanza dei comunisti. Richiama il proprio precedente di Cass. n. 22616/2018, secondo cui la ratio dell’art. 75, comma 2, r.d. n. 332/1928 è quella di apprestare alla collettività una propria autonoma rappresentanza nelle situazioni in cui si registri una divaricazione di interessi con l’amministrazione comunale: la mancata nomina determina la nullità della sentenza emessa senza la partecipazione del rappresentante.
La Corte ricorda altresì il principio consolidato per cui la provvidenza dell’art. 78, comma 2, c.p.c. opera solo in via sussidiaria, laddove non vi siano disposizioni speciali per i singoli casi. Nella fattispecie, non solo esiste una disciplina specifica per porre rimedio al conflitto, ma la nomina della speciale rappresentanza è di competenza dell’autorità amministrativa: l’inerzia della Regione non avrebbe potuto essere sopperita dal commissario con la nomina di un curatore speciale. La Corte segnala che la Regione Lazio ha peraltro approvato, con delibera della Giunta regionale del 26/07/2016, n. 438, le procedure per la nomina delle speciali rappresentanze.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà alla rinnovazione degli atti nulli e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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