Il giudice di merito può discostarsi dalla C.T.U. senza motivare analiticamente ogni divergenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 13851 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Tale principio si applica anche al dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che richiede solo l’onere di dar conto dei motivi del dissenso. Il ricorso per cassazione non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto. La proposizione di una diversa ed alternativa lettura del compendio istruttorio non integra il vizio di motivazione, né determina la nullità della sentenza per irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il Fatto
Due attori evocavano in giudizio i proprietari di un fondo confinante e il figlio, rivendicando la proprietà esclusiva di un’area adibita a parcheggio e l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una quota della stessa, con condanna dei convenuti a non utilizzarla e ad arretrare alcuni manufatti realizzati in violazione delle norme sulle distanze. I convenuti resistevano, proponendo domanda riconvenzionale per l’arretramento di un manufatto realizzato dagli attori in violazione delle norme sulle distanze e sulle vedute.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea, accogliendo quella riconvenzionale. La Corte di Appello, in parziale riforma, accertava la proprietà dell’area in capo agli attori e l’esistenza di un diritto di veduta a favore di uno di essi, condannando i convenuti ad arretrare parzialmente l’ampliamento realizzato in violazione delle distanze. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza per contrasto logico tra motivazione e dispositivo e la violazione delle regole sulla valutazione delle prove, per essersi la Corte distrettuale discostata dalle risultanze della C.T.U. nell’individuazione del regime di proprietà delle particelle. La Corte di legittimità ha ritenuto le censure infondate, rilevando che la ricostruzione operata dal giudice del gravame, basata su un’articolata disamina dei titoli di provenienza, non solo non contrastava con le conclusioni dell’ausiliario ma era con esso coerente.
La Suprema Corte ha ribadito il pieno diritto del giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente ove le ritenga non soddisfacenti, con il solo onere di dar conto delle ragioni del dissenso. Nel caso di specie, tale onere è stato ampiamente soddisfatto dalla disamina dei titoli di provenienza condotta nella sentenza impugnata. Il motivo di ricorso, pertanto, si risolveva nella contrapposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha altresì escluso la sussistenza di un irriducibile contrasto logico tra motivazione e dispositivo, non essendo la prima viziata da apparenza né da manifesta illogicità, e risultando idonea a dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno contestato il riconoscimento del diritto di veduta, deducendo l’insussistenza dei presupposti. La censura è stata dichiarata inammissibile, poiché la sentenza impugnata si fondava su due distinte rationes: l’usucapione del diritto di mantenere l’apertura, risalente ad oltre vent’anni prima, e la genericità della contestazione della sua esistenza. I ricorrenti, non confrontandosi adeguatamente con entrambe le ragioni della decisione, hanno proposto una mera ricostruzione alternativa del fatto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96 c.p.c., applicabile in quanto il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Nota della Redazione
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