Pubblicazione del bando di gara e pubblicità legale all’albo pretorio (TAR Marche n. 56 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di una procedura ad evidenza pubblica deve essere pubblicato anche all’albo pretorio online della stazione appaltante, quando l’ente si sia autovincolato a tale forma di pubblicità con il proprio regolamento e con gli atti di indizione della gara. L’art. 32 della L. n. 69/2009 e l’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo che gli atti di gara vanno pubblicizzati sul sito informatico della stazione appaltante, non abrogavano l’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e non consentono di pubblicare l’atto in una qualsiasi sezione del sito. La pubblicazione sul sito istituzionale, ove priva delle formalità proprie dell’albo pretorio, costituisce pubblicità notizia e non pubblicità legale. L’omessa pubblicazione del bando nei modi previsti impedisce al concorrente la presentazione della domanda e determina l’illegittimità dell’intera procedura, con annullamento degli atti e declaratoria di inefficacia del contratto.

Il Fatto

La società ricorrente era concessionaria uscente della gestione di un chiosco di proprietà comunale. Scaduta la concessione, l’amministrazione ha indetto una gara ad evidenza pubblica per il riaffidamento. La lex specialis approvata con determina dirigenziale conteneva errori materiali: all’art. 9 indicava quale termine per la presentazione delle domande una data risalente a due anni prima, mentre agli artt. 8 e 10 lasciava in bianco le relative scadenze.

La ricorrente ha chiesto chiarimenti, senza riscontro. Ha poi appreso che un bando diverso, con termine corretto al 29 aprile 2025, era stato pubblicato solo sulla G.U.U.E. e nella sezione “Avvisi” del sito comunale, ma non all’albo pretorio. Non avendo potuto presentare offerta, ha impugnato gli atti di gara chiedendo l’annullamento e la reintegrazione in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione. La ricorrente non censura la lex specialis in sé, ma le modalità di pubblicazione e correzione del bando, sicché i principi sulle clausole immediatamente escludenti sono inconferenti. La pubblicità degli atti indittivi costituisce un momento fondamentale della procedura, funzionale alla trasparenza e alla massima partecipazione.

Quanto alla conoscenza del termine, il Tribunale ha ritenuto che spettasse alle resistenti provare la piena conoscenza anteriore al 30 aprile 2025. Dagli atti non emergeva in modo univoco che la ricorrente conoscesse la scadenza: il bando provvisorio indicava il 18 maggio 2023 e lasciava in bianco le altre date, così inducendo qualsiasi operatore a ritenere il termine fissato al 18 maggio 2025.

Nel merito, il Collegio ha rilevato due anomalie: non risultava quale provvedimento avesse stabilito il termine di scadenza, e il bando era stato pubblicizzato solo sul sito e sulla G.U.U.E., mentre gli atti presupposti erano stati pubblicati anche all’albo pretorio.

Il Tribunale ha escluso che l’art. 32 della L. n. 69/2009 e l’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 avessero abrogato l’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000. La dematerializzazione non elimina le formalità di conoscibilità degli atti. Pubblicare su una generica sezione del sito non equivale alla pubblicazione sull’albo pretorio, che sola assicura la certificazione della data e della continuità della pubblicazione e fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Le altre forme di pubblicità hanno valore di pubblicità notizia, non di pubblicità legale.

Il bando andava dunque pubblicato anche all’albo pretorio. L’omissione ha impedito la partecipazione e ha inficiato la gara, con rigetto dell’eccezione di irricevibilità. Le censure sull’operato della commissione sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse e comunque infondate. Il ricorso è stato accolto, con annullamento della procedura e declaratoria di inefficacia del contratto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione; le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *