Esclusa l’acquiescenza della P.A. che esegue la sentenza del TAR (Cons. Stato n. 6791 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La spontanea esecuzione, da parte della pubblica amministrazione soccombente, della sentenza del giudice amministrativo non integra acquiescenza alla stessa e non fa decorrere il termine di 120 giorni per l’azione risarcitoria, poiché le sentenze del TAR sono provvisoriamente esecutive e l’ottemperanza costituisce adempimento di un obbligo ex lege, privo di valenza negoziale. L’acquiescenza richiede contegni univoci e concordanti, tanto più che da essa derivano decadenze processuali per entrambe le parti. Il danno da illegittima graduatoria concorsuale è risarcibile per equivalente, commisurato equitativamente a una percentuale della retribuzione perduta, con prova dell’aliunde perceptum a carico dell’amministrazione. Le dimissioni intervenute in un periodo successivo non incidono sul danno già maturato né integrano concorso colposo del danneggiato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, impugnava la graduatoria di istituto per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, approvata da un Conservatorio di musica. La graduatoria era parzialmente rettificata e poi reiterata. Con sentenza del TAR Basilicata n. 269/2024 l’atto di approvazione era annullato per illegittimità delle valutazioni, con necessità di rinnovarle previa nuova Commissione.
Ottenuta l’esecuzione della decisione e risultato secondo nella nuova graduatoria, il docente chiedeva al TAR il risarcimento del danno per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. Il primo giudice accoglieva la domanda, liquidando il danno in via equitativa nella misura del 70% della retribuzione che l’interessato avrebbe percepito nell’anno scolastico 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione. Il Conservatorio proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta il gravame. Quanto al primo motivo, la difesa dell’amministrazione sosteneva che la riformulazione della graduatoria e la stipulazione del contratto con il docente avessero integrato acquiescenza alla sentenza sfavorevole, facendo decorrere da quel momento il termine di 120 giorni di cui all’art. 30 c.p.a. per l’azione risarcitoria.
La Sezione esclude che l’ottemperanza presenti i caratteri di univocità e concordanza richiesti per configurare l’acquiescenza. Le sentenze del TAR sono provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., sicché l’amministrazione stava adempiendo a un obbligo impostole dalla legge. Il provvedimento di riformulazione e la sua esecuzione contrattuale risultano perciò vincolati e privi di valenza negoziale, non esprimendo alcuna rinuncia all’impugnazione.
Il Collegio aggiunge che quel comportamento ammetteva quanto meno una spiegazione alternativa, potendo essere stato adottato per limitare i danni. L’acquiescenza, del resto, produce decadenze processuali per entrambe le parti: preclude l’impugnazione alla soccombente e fa decorrere il termine risarcitorio per la vincitrice. Esige pertanto una dimostrazione certa e inequivoca, non ravvisabile in una condotta a più interpretazioni. L’art. 329 c.p.c., richiamato dall’appellante, non disciplina gli effetti dell’acquiescenza sui termini di impugnazione.
Nel merito, la Corte richiama il principio della perdita di chance affermato dalle Sezioni Unite n. 500 del 1999, secondo cui l’elemento soggettivo dell’illecito si desume in re ipsa dall’illegittimità del provvedimento, quale sintomo di colpa d’organizzazione. L’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021 applica i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con ordinaria diligenza. Il difetto di motivazione rilevato in sede di ricorso straordinario e la successiva illegittimità accertata dal TAR si pongono in continuum, confermando il cattivo esercizio del potere.
La discrezionalità tecnica non sottrae le valutazioni al sindacato, essendo la questione coperta dal giudicato e avendo il TAR rilevato una disparità di trattamento a parità di titoli. Sul quantum, la Corte conferma il criterio equitativo, richiamando Cass. civ. sez. lav. n. 17367 del 2025 e n. 8306 del 2023: grava sull’amministrazione, non sul lavoratore, la prova dell’aliunde perceptum. Le dimissioni successivamente rassegnate non incidono sul danno relativo all’anno scolastico 2021/2022 né integrano concorso colposo del danneggiato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.