Diniego cittadinanza: valutare integrazione oltre precedenti penali (TAR Lazio n. 6762 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per il conferimento della cittadinanza italiana, il termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è perentorio, difettandone l’espressa qualificazione in tal senso. L’Amministrazione, ove adotti il provvedimento in un momento successivo al decorso del termine, è comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente, dovendo dare conto delle ragioni di un’eventuale mancata valutazione. Il diniego di cittadinanza fondato su precedenti penali risalenti richiede un’adeguata e autonoma motivazione che, superando la mera rilevazione acritica dei fatti, dia conto delle ragioni per cui essi siano comunque ostativi, in considerazione della risalenza temporale e del compiuto percorso di integrazione socio-economica del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, richiamando una condanna per danneggiamento, risalente a un fatto commesso nel 2008, e una notizia di reato per lesioni, ingiuria e violenza privata risalente al 2006, senza che da quest’ultima fosse derivato un procedimento penale. Nel decreto di diniego si dava atto che, a fronte del preavviso di rigetto comunicato il 19 maggio 2022, il richiedente non aveva fatto pervenire osservazioni. Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’omessa valutazione delle proprie osservazioni, trasmesse il 30 maggio 2022, e contestando l’erronea valutazione dei precedenti penali alla luce della loro risalenza e del suo consolidato inserimento lavorativo e familiare in Italia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, muovendo dall’esame della lesione delle garanzie partecipative. Dalle emergenze documentali è emerso che il ricorrente aveva riscontrato il preavviso di rigetto inviando le osservazioni il 30 maggio 2022, ossia l’undicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, cadendo il decimo giorno di domenica. La difesa erariale non ha contestato tale circostanza neppure in giudizio. Il Collegio ha inoltre precisato che, per prevalente giurisprudenza e in ragione della finalità collaborativa e deflattiva della norma, il termine non è perentorio, sicché l’Amministrazione, ove adotti il provvedimento successivamente, è comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute (anche) tardivamente. Nel caso di specie, il mancato esame delle osservazioni ha determinato l’illegittimità del provvedimento, non potendo trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, attesa la natura discrezionale del provvedimento e le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020.

La sentenza ha ritenuto fondato anche il motivo concernente il difetto di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione ha fondato il proprio diniego sulla sola sussistenza di un precedente penale risalente, senza evidenziare la peculiare carica di disvalore dei fatti né contestualizzarne la portata nel percorso di integrazione dello straniero sul territorio nazionale, snodatosi nel segno della buona condotta e dell’inserimento socio-economico, come allegato dal ricorrente e non contestato dall’Amministrazione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui non è sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, essendo l’Amministrazione tenuta a corredare il diniego di un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui i fatti, pur risalenti, siano comunque ostativi al riconoscimento della status illesae dignitatis richiesto al soggetto istante.

Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’Amministrazione, e compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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