Riammissione nei ruoli militari e potere discrezionale dell’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 153 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riammissione in servizio di cui all’art. 132 d.P.R. n. 3/1957 non costituisce un diritto dell’ex dipendente, ma espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, nel cui esercizio è preminente l’interesse proprio del datore di lavoro pubblico. L’Amministrazione ha l’obbligo di procedere a un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi, ma conserva ampia discrezionalità sull’accoglimento dell’istanza. Il diniego è legittimo quando si fonda su una valutazione logica e non discriminatoria dell’inidoneità psico-fisica rispetto alle specifiche mansioni da riprendere, anche in considerazione dei rischi per l’operatore e per i terzi. Tali principi valgono anche per la riammissione nei ruoli militari dopo il transito nei ruoli civili.

Il Fatto

Nel 2010, nei confronti dell’odierno ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stata accertata l’inidoneità permanente al servizio di istituto per infermità neurologiche stabilizzate, con conseguente transito nei ruoli civili dell’Amministrazione e assegnazione alla Questura di Rimini. Nel 2017 una Commissione medica lo aveva giudicato idoneo al servizio nei corrispondenti ruoli tecnici, sicché l’interessato ha chiesto la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 132 d.P.R. n. 3/1957.

L’Amministrazione ha rigettato l’istanza. La Direzione centrale di sanità ha rilevato che, in considerazione della mansione del ruolo da ricoprire, sarebbe permanuto il rischio per sé e per gli altri connesso alla detenzione dell’armamento individuale. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali e la nota della Questura, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, oltre alla violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In primo luogo rileva che non è mai stata impugnata la valutazione medica che ha qualificato la patologia del ricorrente come invalidità permanente al servizio. Tale accertamento, ormai incontestato, costituisce il presupposto del diniego.

Nel merito, il TAR richiama la Corte costituzionale n. 3 del 26 gennaio 1994: in materia di riammissione l’Amministrazione ha un obbligo di rigoroso accertamento dei requisiti, ma mantiene un ampio potere discrezionale sull’accoglimento dell’istanza. Richiama poi la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III n. 3335 del 2019, Sez. III n. 2701 del 2013, Sez. IV n. 5900 e n. 3543 del 2010): la riammissione non è un diritto dell’ex impiegato, ma risponde in via preminente all’interesse dell’Amministrazione.

Secondo la sentenza Cons. Stato n. 5436 del 2021, la domanda può essere respinta sulla base di una valutazione di non utilità della riammissione, essendo sufficiente che l’Amministrazione evidenzi circostanze ostative non illogiche, discriminatorie o palesemente abnormi. Tali principi si applicano anche alla riammissione nei ruoli militari dopo il passaggio a quelli civili, con la conseguenza che va verificato se l’Amministrazione abbia svolto una valutazione approfondita e pertinente.

Il Collegio ritiene che l’esercizio del potere sia immune dai vizi dedotti. I provvedimenti evidenziano che la negativizzazione del quadro radiologico non è indicatore certo della scomparsa della malattia, non inquadrata eziopatologicamente, e che permanrebbe il rischio connesso all’armamento. Il giudizio è razionale e logico: l’epilessia, secondo la definizione dell’International league against epilepsy, è malattia caratterizzata da persistente predisposizione a sviluppare crisi, e fattori quali stress, deprivazione del sonno, luci intermittenti dei lampeggianti e sirene bitonali ricorrono abitualmente nelle mansioni del personale militare.

L’idoneità risulta dunque valutata in modo completo ed esaustivo, con considerazione dei concreti fattori di pericolo per l’operatore e per i terzi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolare natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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