Accertamento di conformità su progetto modificato: no alla doppia conformità (TAR Liguria n. 339 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione del diniego di sanatoria riguardante più interventi abusivi, il giudice deve valutare l’opera nella sua dimensione complessiva e non in modo frazionato. L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la c.d. doppia conformità, urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, e riguarda gli abusi solo formali. La conformità va rapportata al manufatto esistente, non al progetto presentato: le modifiche proposte per ricondurre l’immobile in conformità sono in contrasto con la ratio della norma. È pertanto inammissibile una domanda di accertamento di conformità che non riguardi lo stato di fatto realizzato ma una proposta di riduzione dell’ingombro.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura alberghiera e ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in difformità dal permesso di costruire. Le opere erano già state oggetto di un’ordinanza di demolizione rimasta non impugnata.
Il Comune ha rigettato l’istanza. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria, sostenendo la conformità degli interventi alla disciplina vigente e proponendo, per una porzione del solaio, una demolizione parziale idonea a rispettare le distanze. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, all’udienza, ha trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che, in presenza di più interventi abusivi, questi non vanno considerati singolarmente ma con una valutazione globale, perché l’analisi atomistica non consente di cogliere l’impatto complessivo sull’assetto del territorio. Richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, n. 515 del 2021 e sez. II, n. 3164 del 2020.
Accertata l’abusività dell’intervento, per essere rimasta inoppugnata l’ingiunzione a demolire, il Tribunale ricorda che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 postula la doppia conformità e riguarda gli abusi solo formali. L’istanza non può quindi comportare la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati a ricondurre l’immobile in conformità, pena il contrasto con la ratio della norma. Sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. VI, n. 423 del 2021 e sez. IV, n. 1874 del 2019.
La conformità va dunque rapportata al manufatto esistente, non al progetto presentato. Nel caso concreto, dalle dichiarazioni del progettista emerge che l’istanza non concerne lo stato di fatto realizzato, bensì una proposta di modifica in riduzione dell’ingombro del solaio, rispetto alla quale soltanto è stato dedotto il rispetto della distanza.
Da qui il duplice rilievo: non si tratta di una vera istanza di accertamento di conformità e, rispetto a quanto effettivamente realizzato, difetta la doppia conformità alla normativa sulle distanze tra fabbricati. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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