Ribasso d’asta non applicabile ai costi della manodopera non volontari (TAR Calabria n. 683 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di servizi, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e, pertanto, il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico non può essere applicato dalla stazione appaltante anche ai costi della manodopera ove risulti che il concorrente non abbia inteso ribassarli. L’affidamento della commessa a condizioni economiche diverse da quelle effettivamente offerte viola il principio di immodificabilità dell’offerta, valevole anche per la stazione appaltante. Questa, ove ritenga l’offerta contraria alla lex specialis, può escludere il concorrente, ma non aggiudicargli l’appalto a un corrispettivo diverso da quello dichiarato. L’eventuale ribasso indiretto dei costi della manodopera è ammesso solo se sostenibile mediante una più efficiente organizzazione aziendale, da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una procedura aperta telematica indetta da una Città Metropolitana per l’affidamento, nell’interesse di un Comune capofila, del servizio di gestione e manutenzione di un impianto di depurazione. Il bando prevedeva un importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso, e degli oneri della sicurezza.

Collocatasi al primo posto con un ribasso del 27%, la società è stata sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del Codice appalti, superandola. Con determinazione dirigenziale l’appalto le è stato aggiudicato per un importo che applicava il ribasso anche ai costi della manodopera. La società ha chiesto la rettifica dell’aggiudicazione, senza esito, e ha proposto ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, che distingue l’importo posto a base di gara dall’importo assoggettato al ribasso, disponendo lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza. Su questa disposizione registra i contrasti giurisprudenziali, richiamando le proprie precedenti sentenze n. 119 e 120 dell’8.02.2024 e la diversa lettura del Consiglio di Stato n. 5712/2025.

Il Tribunale osserva che il bando e il disciplinare della procedura non chiariscono in modo univoco che il ribasso dovesse applicarsi anche ai costi della manodopera. L’art. 17 del disciplinare richiama espressamente la non ribassabilità dei costi della manodopera, pur consentendo su di essi la valutazione di congruità.

Il Collegio ritiene però decisivo un diverso profilo, prescindendo dall’esegesi della norma: nella fattispecie deve escludersi che l’operatore abbia inteso ribassare i costi della manodopera. Il modello di offerta economica non conteneva alcun riferimento all’applicazione del ribasso a tali costi, quantificati in coerenza con la stima della stazione appaltante.

Tale volontà è confermata dalla relazione giustificativa resa in sede di verifica dell’anomalia, in cui la società ha indicato come importo soggetto a ribasso quello dei soli servizi, e dal contegno tenuto in tutto il procedimento. La stazione appaltante avrebbe dovuto rispettare la portata dell’impegno negoziale e, al più, escludere il concorrente, non aggiudicare a condizioni diverse.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione di aggiudicazione e del provvedimento di rigetto dell’istanza di rettifica, e obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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