Annullamento d’ufficio Dia senza falsa dichiarazione oltre dodici mesi (Cons. Stato n. 8909 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di una Dia o di una Scia può essere esercitato oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 solo quando la segnalazione si fondi su una falsa rappresentazione dei fatti. Non integra tale presupposto la dichiarazione che riproduca o si conformi agli atti e alle risultanze della stessa amministrazione procedente. La rappresentazione offerta dal privato in aderenza alle determinazioni comunali non è falsa, anche quando il Comune abbia in precedenza adottato provvedimenti repressivi non definiti. Il giudizio sull’avvenuto superamento del termine ragionevole resta sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Comune di Arzano impugna la sentenza con cui il TAR Campania, sez. II, n. 6 maggio 2024 ha accolto i ricorsi proposti dalla locataria e dai proprietari contro un provvedimento di autotutela. Con atto del 5 settembre 2023 l’Ente aveva annullato la Dia del 2010, l’ordinanza di demolizione n. 5 del 2019, la Scia di sanatoria del 2019 e la comunicazione di archiviazione, ordinando la cessazione dell’attività nel corpo edilizio posteriore adibito a deposito. Con successiva ordinanza n. 11 del 12 settembre 2023 aveva intimato la demolizione dell’ampliamento.
Il TAR ha ritenuto il potere esercitato oltre il termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in assenza di falsa dichiarazione. Il Comune appella deducendo l’error in iudicando e contestando la sussistenza dei presupposti per applicare il comma 2-bis della stessa norma, nonché la condanna alle spese di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. Il presupposto che consente di superare il termine di dodici mesi è la falsa rappresentazione dei fatti su cui si basa la segnalazione. Il Comune sostiene che la Dia del 2010 e la Scia del 2019 poggerebbero su una rappresentazione non corrispondente alla realtà, essendo l’immobile gravato dalla procedura repressiva avviata nel 2006.
La Corte ricostruisce la sequenza degli atti. Nel 2006 il volume retrostante era stato oggetto di un procedimento sanzionatorio, mai concluso con un’ingiunzione di ripristino. Con l’ordinanza n. 5 del 2019 il Comune, sulla base di una relazione tecnica, aveva invece ritenuto il volume realizzato tra il 1929 e il 1956, smentendo l’accertamento precedente e qualificando come abusivo il solo accorpamento interno dei due vani. Su questa base la Scia del 2019 ha chiesto la sanatoria e il Comune ha archiviato il procedimento.
Da qui il ragionamento decisivo: nel procedimento del 2019 l’amministrazione aveva già esaminato la legittimità del volume nella corte esterna e ne aveva riconosciuto l’originaria realizzazione. La rappresentazione contenuta nella Scia del 2019 si è quindi fondata proprio sugli atti del Comune. Non vi è prova della falsità della dichiarazione della Dia del 2010 circa l’epoca di costruzione. Manca, dunque, il presupposto per l’esercizio dell’autotutela oltre il termine.
Il Collegio condivide il giudizio del TAR sull’ingiustificato superamento del termine ragionevole. La reiezione dell’appello assorbe i motivi e le eccezioni di primo grado riproposti. Quanto alle spese, la novità e la particolarità della questione giustificano la compensazione del secondo grado. Resta ferma la statuizione di primo grado, rientrando la condanna alle spese nella discrezionalità del giudice, non esercitata in modo abnorme o arbitrario.
Nota della Redazione
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