Ribasso sui costi della manodopera e obbligo di verifica di anomalia dell’offerta (TAR Sicilia n. 786 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ribasso sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante non comporta l’esclusione dell’offerta, ma ne determina l’assoggettamento alla verifica di anomalia. In quella sede l’operatore economico ha l’onere di dimostrare che il minor costo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi, oltre il rispetto dei minimi salariali inderogabili. I valori delle tabelle ministeriali del costo del lavoro hanno funzione meramente indicativa e il loro scostamento non fonda di per sé un giudizio di inattendibilità. La stazione appaltante che ometta di attivare la verifica a fronte di un costo della manodopera inferiore a quello posto a base di gara viola l’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 e il giudice amministrativo annulla l’aggiudicazione nei limiti dell’effetto conformativo, senza dichiarare l’inefficacia del contratto ove non ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata senza bando indetta dall’azienda di trasporto resistente per un accordo quadro quadriennale di servizi di disinfestazione e pulizia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata aggiudicata alla controinteressata, collocatasi al primo posto con 85,6 punti, mentre la ricorrente si è classificata seconda con 78,9 punti. Il disciplinare indicava i costi della manodopera stimati in € 196.800,00, non soggetti a ribasso, e individuava il contratto collettivo applicabile nei servizi di pulizia aziendale e industriale.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione lamentando l’omessa esclusione della controinteressata per plurime carenze dell’offerta economica e, in via subordinata, l’omessa attivazione della verifica di anomalia a fronte di un costo del personale inferiore a quello stimato. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contestando l’ammissione della ricorrente principale. Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnativa ai chiarimenti resi dall’aggiudicataria in ordine al costo orario della manodopera, asseritamente al lordo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure volte all’esclusione dell’aggiudicataria. L’inserimento, nello schema di offerta economica, del riferimento a un diverso appalto concernente un impianto fotovoltaico costituisce un mero refuso riconoscibile ictu oculi, emendabile ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, poiché la prima pagina del modello reca l’esatta indicazione della procedura e del CIG. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7758 del 2020, il Tribunale ribadisce che la rettifica dell’errore materiale richiede che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale e non derivi da sforzi ricostruttivi.
Quanto all’omessa indicazione del contratto collettivo e della qualifica del personale, il disciplinare già determinava il CCNL applicabile, facendo salva la possibilità di indicare un contratto equivalente nella domanda di partecipazione e non nell’offerta economica. La controinteressata ha comunque compilato il modello fornito dalla stazione appaltante indicando i costi di sicurezza, il costo del lavoro e gli elementi della manodopera. Non si configura pertanto la causa di esclusione invocata. La mancata barratura della dichiarazione di non pertinenza sulle variazioni migliorative integra al più una non univocità superabile con il soccorso procedimentale.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla natura tecnico-discrezionale della valutazione di anomalia e sul valore meramente indicativo delle tabelle ministeriali, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 9254 e n. 9255 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 10272 del 2022. Dal combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 deriva che il ribasso sui costi della manodopera non impone l’esclusione, ma l’assoggettamento dell’offerta a verifica.
Nel caso concreto l’aggiudicataria ha indicato un costo della manodopera di € 181.160,00, con uno scostamento di circa l’8% rispetto ai € 196.800,00 stimati nel disciplinare, limitandosi a sovrapporre retribuzione e costo medio orario. Non ha allegato né provato che la più efficiente organizzazione aziendale incidesse sulla riduzione dei costi, né la stazione appaltante ha attivato il procedimento di verifica. La censura è dunque fondata nei limiti indicati e comporta l’annullamento dell’aggiudicazione ai fini dell’avvio della verifica dell’offerta.
Il ricorso incidentale è infondato. La concessione di un termine aggiuntivo per l’integrazione documentale è coerente con il principio del favor partecipationis, essendo le comunicazioni della stazione appaltante idonee a indurre in errore gli operatori. Quanto alla capacità tecnico-professionale, il disciplinare richiedeva almeno tre servizi analoghi senza importo minimo e non è necessaria una simmetrica corrispondenza tra le prestazioni pregresse e quelle oggetto dell’appalto, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 9172 del 2024. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 122 cod. proc. amm., il Collegio non dichiara l’inefficacia del contratto e non provvede sulla domanda risarcitoria, stante l’incertezza sull’attribuzione del bene della vita.
Nota della Redazione
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