Riconoscimento titolo estero sostegno, silenzio e termine del Ministero (TAR Lazio n. 2168 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina di provvedere entro un termine commisurato alla particolare complessità del contenzioso, disponendo, per il caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. La valutazione dell’istanza impone l’esame integrale delle competenze acquisite all’estero e, se del caso, l’adozione di misure compensative proporzionate.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione è rimasta inerte.
La parte ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 117, comma 2, cod. proc. amm. e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la competenza a concludere il procedimento, attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Nel merito, la questione centrale riguarda il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero. Il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE. La norma fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento.
Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato di provvedere, commisurando il termine, in ragione della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, a centoventi giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Quanto al contenuto dell’istruttoria, il Tribunale ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e del Giudice d’appello (Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361). Il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e deve valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso misure compensative proporzionate. È richiamato anche il principio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-313/01, Morgenbesser), secondo cui spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino le condizioni richieste.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con nomina, per il caso di perdurante inadempienza, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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