Indebito pensionistico dichiarato irripetibile per legittimo affidamento del percettore in buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 253 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del legittimo affidamento del pensionato in buona fede, consolidato dalla giurisprudenza contabile a partire dalle pronunce delle Sezioni riunite (n. 7/2007/QM, n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM e n. 2/2012/QM), è opponibile all’ente previdenziale anche in sede giurisdizionale e fonda la declaratoria di irripetibilità dell’indebito quando concorrano il decorso di un considerevole lasso temporale, valutato anche con riferimento ai termini procedimentali, la buona fede del percettore e la non rilevabilità, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata. Il diritto-dovere dell’amministrazione di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate soccombe quando la lesione dell’affidamento ingenerato nel privato determini una turbativa all’ordine giuridico più grave di quella cagionata dalla persistenza dell’atto viziato.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza 17.12.2018, impugnava la nota INPS del 18.05.2025 con cui l’Istituto contestava l’indebita percezione di somme liquidate sul trattamento pensionistico, pari a complessivi € 22.251,70 lordi (€ 16.445,98 netti da restituire), per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025. L’errore, relativo all’inserimento dei c.d. sei scatti di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 165/1997 nella base pensionabile, era emerso all’esito di una verifica sollecitata dallo stesso pensionato con nota del 25.03.2022. Il ricorrente deduceva l’illegittimità della pretesa restitutoria per buona fede e decorso del tempo, oltre alla sussistenza di un proprio credito restitutorio di € 4.021,12; chiedeva quindi l’accertamento dell’inesistenza, irripetibilità e inesigibilità dell’indebito e la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute. L’Istituto si costituiva contestando le avverse deduzioni e rivendicando la legittimità del recupero ai sensi dell’art. 2033 c.c..
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile richiama i principi consolidati in materia di indebito pensionistico, valorizzando l’orientamento delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM, secondo cui allo spirare dei termini regolamentari di settore non consegue, ex se, la perdita del diritto-dovere dell’amministrazione di recuperare le somme indebite erogate a titolo provvisorio, ma sussiste un principio di affidamento del percettore in buona fede che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi: il decorso del tempo, anche con riferimento agli stessi termini procedimentali e comunque al termine triennale ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento e il momento di conoscenza dell’amministrazione degli elementi necessari per la liquidazione definitiva.
Nel caso di specie, il collegio osserva che l’INPS, soggetto qualificato istituzionalmente preposto alla cura delle procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici, ha lasciato decorrere circa sette anni dal riconoscimento della pensione (decorrente dal 17.12.2018) prima di comunicare al pensionato il provvedimento di recupero. La verifica era stata peraltro sollecitata dallo stesso interessato nel 2022 e soltanto nel 2025 l’Istituto ha rideterminato il c.d. ultimo miglio di pensione, comunicando l’erronea corresponsione di somme non dovute derivanti da errori nei calcoli condotti in precedenza.
La Corte evidenzia come il pensionato non abbia avuto alcun ruolo negli errori rilevati e abbia, al contrario, diligentemente richiesto le dovute verifiche, senza avere la possibilità di avere certezza della potenziale indebita erogazione. Difettano, pertanto, tanto la malafede quanto l’ordinaria possibilità di accorgersi dell’errore, mentre sussiste la piena riconducibilità della fattispecie ai principi del legittimo affidamento. La lesione dell’affidamento ingenerato nel pensionato, consolidato per effetto del considerevole lasso temporale trascorso, è stata ritenuta più grave della turbativa derivante dalla persistenza dell’atto viziato.
Il giudice dichiara quindi l’irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato (€ 16.445,98) e condanna l’Istituto alla restituzione delle trattenute eventualmente praticate medio tempore sul trattamento pensionistico, oltre interessi legali dalla data dei singoli ratei di addebito sino all’effettivo soddisfo. Viene invece rigettata la domanda di condanna al credito di € 4.021,12 per la genericità dei criteri di quantificazione adottati, non chiariti nemmeno dal riferimento alla nota INPS prodotta senza l’allegato citato: sarà onere delle parti procedere in executivis ai necessari e connessi provvedimenti. La parziale soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione delle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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