Improcedibilità per mancata prova della vocatio in ius delle controparti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 456 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata dimostrazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle controparti determina l’improcedibilità del giudizio. Il ricorrente può evitarla soltanto comparendo all’udienza e formulando istanza di rinnovazione del decreto di fissazione. L’incombente integra il contraddittorio e la sua omissione non è sanata dalla mancata costituzione delle controparti. L’art. 155 c.g.c., letto in continuità con l’art. 415 c.p.c., impone al giudice di rilevare d’ufficio il vizio. L’omessa costituzione delle parti intimate esclude il regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Diciannove titolari di pensione INPS, asseritamente a carico totale o parziale dello Stato, hanno adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania con ricorso depositato il 23 febbraio 2024. Hanno dedotto che la legge n. 197/2022 aveva reiterato limitazioni alla perequazione della pensione per le annualità 2023 e 2024, in contrasto con plurimi parametri costituzionali e con il diritto dell’Unione Europea.
In via preliminare i ricorrenti hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o il vaglio della Corte costituzionale su quei profili di asserito contrasto. Nel merito hanno domandato l’accertamento del diritto a percepire la pensione senza alcuna limitazione della perequazione applicabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato un vizio preliminare assorbente, che ha precluso l’esame del merito. Il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato alla parte ricorrente il 5 aprile 2024, ma di nessuna delle controparti è dimostrata la successiva vocatio in ius. Nessuna delle parti intimate si è costituita nel giudizio.
All’udienza del 3 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Neppure la parte ricorrente è comparsa. Il difetto di prova della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ha così impedito la regolare instaurazione del contraddittorio.
Il giudice ha fondato la propria conclusione sull’art. 155 c.g.c., richiamando quanto scaturisce dall’art. 415 c.p.c.. La mancata dimostrazione della notificazione comporta l’improcedibilità del giudizio. Si tratta di esito non automaticamente superabile: la parte ricorrente avrebbe potuto evitarlo soltanto comparendo all’udienza e formulando in quella sede istanza di rinnovazione del decreto di fissazione.
La Corte ha richiamato il precedente Cass. n. 3251/2003 a sostegno del principio secondo cui l’inerzia processuale del ricorrente, che non si attivi per la rinnovazione della notificazione, consolida l’improcedibilità. La mancata costituzione delle controparti ha quindi escluso che vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con la pronuncia in esame il giudizio è stato dichiarato improcedibile, con contestuale declaratoria di non luogo a provvedere sul regolamento delle spese. Le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria sollevate dai ricorrenti sono rimaste assorbite dal rilievo preliminare, senza alcun esame nel merito.
Nota della Redazione
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