Quasi flagranza e percezione delle tracce del reato dalla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. V n. 26311 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, previsto dall’art. 382, comma primo, cod. proc. pen., non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti costituenti reato, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale. È sufficiente la diretta e autonoma percezione degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’indiziato, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima. Lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria, purché l’azione di quest’ultima si svolga senza soluzione di continuità. L’annullamento dell’ordinanza di non convalida va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso è finalizzato esclusivamente a definire la correttezza dell’operato degli agenti.
Il Fatto
Il Tribunale non convalidava l’arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, disattendendo la richiesta del pubblico ministero formulata in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2) e n. 7), cod. pen. Il giudice riteneva che l’indagato fosse stato tratto in arresto in flagranza al di fuori dei casi consentiti dalla legge processuale penale, non integrando la situazione l’ipotesi della flagranza.
Avverso il provvedimento proponeva tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che l’arresto in flagranza era stato correttamente eseguito. Il ricorso è stato accolto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui lo stato di flagranza si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria. Il collegamento sussiste, e l’arresto è legittimo, quando sia trascorso un lasso di tempo anche non breve, purché l’azione della polizia si sia svolta senza soluzione di continuità, anche allo scopo di espletare gli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto (Sez. 6 n. 10392 del 14.01.2004, Rv. 228466).
Si è ulteriormente chiarito che il requisito della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce del reato non esige la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlan dosi alla percezione dei soli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell’indiziato. La locuzione “immediatamente prima” ha significato analogo a quella “poco prima” del previgente codice di rito, di cui rappresenta una puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (Sez. 2 n. 19948 del 04.04.2017, Rv. 270317; Sez. 4 n. 38404 del 19.06.2019, Rv. 277187).
La quasi flagranza ricorre dunque quando l’arresto è operato sulla base dell’immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato, richiedendosi una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa (Sez. 2 n. 20687 del 11.04.2017, Rv. 270360). Nella specie, la polizia giudiziaria aveva sorpreso l’indagato all’interno di un plesso scolastico mentre colpiva con una tenaglia una porta finestra; la successiva perquisizione lo aveva trovato in possesso di numerosissime monetine, asportate da un distributore automatico, e sul posto erano stati rinvenuti mazzi di chiavi riconducibili a locali della struttura.
Il Tribunale, secondo la Corte, non ha tenuto conto di tali elementi, che consentivano di collegare con altissima probabilità l’indagato al reato commesso immediatamente prima, senza soluzione di continuità tra condotta e intervento degli operanti. Il giudice della convalida era chiamato esclusivamente a valutare con giudizio ex ante la sussistenza degli elementi legittimanti l’adozione del provvedimento, cioè se la situazione integrasse la flagranza di un fatto “configurabile” come reato (Sez. 6 n. 2599 del 20.06.1997, Rv. 208843). L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito (Sez. 5 n. 15387 del 19.02.2016, Rv. 266566).
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Nota della Redazione
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