Onere di allegazione della tempestiva conoscenza nella rescissione del giudicato (Cass. pen. Sez. 2 n. 7542 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, grava sul condannato un rigoroso onere di specifica allegazione degli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza della sentenza. L’indicazione di una data di conoscenza non verificabile e meramente labiale non assolve tale onere, rendendo la richiesta inammissibile per tardività. La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui segua la rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione di circostanze che dimostrino l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, non dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da un imputato, giudicato in assenza, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. emessa dal Tribunale di Mantova e divenuta irrevocabile. Il condannato aveva dichiarato di aver avuto notizia della sentenza “per puro caso” da un coimputato, indicando una data non verificabile e non fornendo riferimenti certi sul momento dell’effettiva conoscenza. La Corte territoriale aveva altresì rilevato che l’uomo, in fase di indagini preliminari, aveva nominato un difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio, il quale aveva ricevuto le notifiche e aveva successivamente rinunciato al mandato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della originaria richiesta di rescissione del giudicato. Il condannato non aveva contestato i rilievi sulla intempestività della domanda, non avendo allegato elementi specifici e rigorosi per comprovare il momento esatto in cui aveva avuto conoscenza della sentenza. La mera e labiale affermazione di aver appreso la notizia da un coimputato in una data non verificabile non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, esclude l’accesso a un nuovo giudizio per chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo. Sul condannato grava il dovere di specifica allegazione dell’incolpevole ignoranza del procedimento, mentre il giudice conserva il potere di accertamento in caso di incertezze. Escludere tale dovere lascerebbe all’assoluta discrezionalità dell’interessato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento, aggirando i termini brevi previsti a pena di inammissibilità.
La Corte ha osservato, solo per completezza, che il primo motivo sarebbe comunque manifestamente infondato. La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio, seguita da rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, legittimando la dichiarazione di assenza, salva la prova di circostanze contrarie. Nella specie, la condotta negligente del ricorrente, resosi irreperibile anche per il difensore, rendeva impossibile la comunicazione della rinuncia e non giustificava l’ignoranza incolpevole. Il secondo motivo, relativo alla restituzione nel termine, è stato ritenuto superato dalla mancata prova della conoscenza nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato