L’aggravante del metodo mafioso richiede l’effettivo utilizzo della forza intimidatoria (Cass. pen. Sez. 1 n. 4528 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. presenta una duplice direzione precettiva. Da un lato, nella sua accezione oggettiva, essa richiede che l’agente si sia avvalso delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ossia della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. Tale corno dell’aggravante non è integrato dal mero collegamento degli autori con contesti di criminalità organizzata, né dalla loro caratura mafiosa, occorrendo invece l’effettivo utilizzo del metodo mafioso, con un impiego della capacità intimidatoria che sia incidente e causalmente collegato alla consumazione del reato. Dall’altro lato, la norma prevede una connotazione soggettiva dell’aggravante lì dove il reato sia commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di cui al medesimo art. 416-bis, richiedendosi in tal caso una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio.
Il Fatto
Con sentenza del 17 ottobre 2023, il Tribunale di Castrovillari, in rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di tre imputati in riferimento al reato di incendio doloso di un capannone, contestato con la circostanza aggravante di aver agito con metodo mafioso. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 9 ottobre 2024, aveva confermato la prima decisione.
L’accertamento di merito si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa circa il contatto avuto il giorno prima dell’incendio con uno degli imputati per una riparazione urgente, sul verbale di sopralluogo dei vigili del fuoco, sulle intercettazioni disposte in altro procedimento e sulle successive ammissioni rese da uno dei prevenuti. La condotta era stata qualificata come ritorsione finalizzata a indurre soggezione nella vittima, con la volontà di riaffermare la forza prevaricatrice del gruppo criminoso. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’aggravante del metodo mafioso costituisce un autonomo modello normativo che richiede all’interprete di individuarne la concreta dimensione fenomenica, al fine di evitare la maggior punizione di condotte estranee al tipo o già altrove incriminate. Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere la duplice direzione dei contenuti precettivi della norma.
Nella prima direzione, di natura oggettiva, l’aggravante sanziona le condotte di coloro che si siano avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ossia della forza di intimidazione del vincolo associativo. La Corte ha precisato, richiamando i precedenti Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023 e Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, che non è sufficiente il mero collegamento degli autori con contesti di criminalità organizzata, né la loro caratura mafiosa, occorrendo l’effettivo utilizzo del metodo mafioso. L’aggravante è integrata solo quando l’impiego della capacità intimidatoria del gruppo risulti incidente e causalmente collegato alla consumazione del reato, come nella più intensa coartazione psicologica della vittima o nella visibile facilitazione della condotta illecita derivante dalla sicurezza di evitare identificazioni o denunzie.
Nella seconda direzione, di natura soggettiva, l’aggravante ricorre quando il reato sia commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni, richiedendosi una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice, come confermato da Sezioni Unite n. 8545 del 2019.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non irragionevole la valutazione dei giudici di merito, che avevano evidenziato come la consumazione del reato fosse stata caratterizzata da una particolare tempistica e da un particolare movente. La difficoltà della vittima a valorizzare l’episodio del contatto con uno degli imputati è stata considerata espressiva della maggior sicurezza nella consumazione del reato, essendo rapportabile all’avvenuta intimidazione. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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