Diniego di attenuanti generiche legittimo anche solo per i precedenti penali (Cass. pen. Sez. VII n. 5363 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo. È la valutazione di meritevolezza a necessitare di apposita motivazione, dalla quale emergano in positivo gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Per converso, il diniego è adeguatamente motivato quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato, indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto, senza obbligo di confutare gli elementi su cui la richiesta si fonda. Ai fini dell’obbligo motivazionale il giudice può limitarsi a considerare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente: le attenuanti possono essere negate anche solo in base ai precedenti penali, perché in tal modo si formula comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 116, comma 15, cod. proc. pen., nella parte in cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente assume che il diniego sia stato pronunciato senza adeguata considerazione degli elementi favorevoli addotti a sostegno della richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che discende automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. Essa richiede, al contrario, elementi di segno positivo: è la valutazione di meritevolezza che deve trovare apposita motivazione, dalla quale emergano in positivo le ragioni della mitigazione sanzionatoria.

Da ciò deriva il criterio simmetrico sul versante del diniego: l’esclusione delle attenuanti è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di una specifica richiesta dell’imputato, indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto. Non è necessaria la stretta confutazione degli elementi su cui la richiesta si fonda.

La Corte richiama il pacifico orientamento di legittimità, citando Sez. III n. 24128 del 18.03.2021 e Sez. I n. 29679 del 13.06.2011. Sotto altro profilo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti: può limitarsi a considerare, tra i parametri dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato può essere sufficiente.

Ne consegue che le attenuanti possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali, perché in tal modo si formula comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 3609 del 18.01.2011, Sez. II n. 23903 del 15.07.2020 e Sez. II n. 3896 del 20.01.2016.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso le attenuanti con motivazione logica e adeguata, fondata non solo sull’esistenza di precedenti penali, ma anche sulla riscontrata insussistenza di elementi positivi da valutare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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