Abusivismo finanziario reato eventualmente abituale: prescrizione dall’ultimo atto (Cass. pen. Sez. II n. 1795 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, di cui all’art. 132 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendo configurarsi tanto con un unico atto quanto con la reiterazione di più condotte omogenee. In quest’ultimo caso il momento consumativo coincide con la cessazione dell’abitualità e, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico. Il requisito della destinazione al pubblico ricorre anche quando l’attività sia rivolta a una cerchia ristretta di soggetti, purché il numero dei destinatari sia potenzialmente illimitato, essendo sufficiente un minimo apparato organizzativo e lo svolgimento continuativo e non occasionale dell’attività.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bergamo, aveva disposto la confisca di conti correnti e immobili, confermando nel resto la condanna di tre imputati per associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, riciclaggio e autoriciclaggio.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre condannati, deducendo, tra l’altro, la natura di reato istantaneo dell’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, con conseguente intervenuta prescrizione dei fatti anteriori a determinate date, e censurando la motivazione sull’affermazione di responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della doppia conforme: la sentenza di appello, che si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, non è tenuta ad analizzare ogni singola deduzione delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di avere tenuto presenti i fatti decisivi. Ne deriva l’inammissibilità delle doglianze che sollecitano una rilettura del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.

Sul primo motivo, relativo alla natura del reato di cui all’art. 132 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il Collegio ricostruisce la fattispecie come reato di pericolo presunto, posto a presidio della funzione di controllo delle attività finanziarie. Il requisito della professionalità si esprime in un minimo di organizzazione e richiede che l’attività sia svolta in modo continuativo e non occasionale, anche verso un numero non necessariamente vasto di persone.

La destinazione al pubblico, osserva la Corte, ricorre anche quando l’attività sia rivolta a una cerchia ristretta di soggetti, purché il numero dei destinatari sia potenzialmente illimitato. È superato l’orientamento che esigeva un’operatività indiscriminata tra il pubblico: è sufficiente l’inserimento nel libero mercato, con elusione dei controlli, in presenza di un apparato organizzativo, pur scarno.

Quanto alla consumazione, la Corte aderisce all’indirizzo maggioritario secondo cui il delitto ha natura eventualmente abituale. Il termine prescrizionale decorre dalla cessazione dell’ultimo segmento di condotta. Nel caso concreto tale momento ricade nel corso del 2019, secondo la rubrica imputativa e la ricostruzione dei giudici di merito, sicché il termine di sette anni e sei mesi non è ancora maturato e il motivo è infondato.

Sulla confisca, la Corte richiama le valutazioni dei giudici di merito: accertata l’infondatezza dei gravami in ordine al trasferimento di valori, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, la misura ablativa consegue di diritto ai sensi degli artt. 644, ultimo comma, 648-quater e 240-bis cod. pen. I ricorsi dei due imputati sono rigettati; quello della terza ricorrente è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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