Inammissibile il motivo di ricorso non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 9022 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non sia stato previamente dedotto come motivo di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità. È inoltre indeducibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati va valutata in concreto, verificando se presentino caratteri fondamentali comuni.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo denuncia il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Con il secondo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La questione arriva in sede di legittimità perché il ricorrente assume che la corte di merito abbia errato nel negare l’invocata esimente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Rileva che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il dato emerge dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente. La doglianza è pertanto inammissibile.

La Corte richiama inoltre l’art. 99, quarto comma, cod. pen., che già preclude la censura. Sotto questo profilo la motivazione è sintetica: il riferimento normativo vale a confermare l’esito di inammissibilità del motivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene indeducibile. La censura si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Il giudice di appello aveva correttamente escluso l’invocata causa di non punibilità in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente.

La Corte precisa quindi il criterio di accertamento: ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi va valutata dal giudice in relazione al caso concreto, verificando se i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Sul punto richiama il precedente Sez. IV n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107-01.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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