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Ricorso straordinario per errore di fatto: revocata l’ordinanza, la Cassazione decide subito il merito (Cass. pen. Sez. IV n. 12899 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., non deve necessariamente articolarsi nelle due fasi distinte della caducazione del provvedimento viziato e del successivo giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendo la Corte, in caso di accoglimento dell’impugnazione, caducare il provvedimento viziato e adottare un’immediata pronuncia sul ricorso originariamente interposto. (Rv. 289745-01)

Il Fatto

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole dalla Corte d’appello di Roma del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Il suo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione penale con ordinanza del gennaio 2025.

Tramite il difensore, munito di procura speciale, il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto. Con un unico motivo ha lamentato che l’ordinanza di inammissibilità aveva completamente pretermesso la questione, sollevata con il secondo motivo del ricorso originario, dell’elusione del devoluto da parte della Corte d’appello sul tema del c.d. quantitativo soglia, in violazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte si era limitata alla generica rassicurazione che il giudice territoriale avrebbe esaminato tutto il devoluto. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del rimedio. L’art. 625-bis cod. proc. pen. ammette a favore del condannato la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti della Cassazione. L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto è una svista o un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, e incide sul processo formativo della volontà del giudice, che senza quell’errore avrebbe deciso diversamente. Deve dunque avere carattere di decisività ed essere di tipo meramente percettivo: non può consistere in un errore di valutazione o di giudizio sul fatto esaminato (Sez. 2, n. 23417 del 2007). Le Sezioni Unite (n. 16103 del 2002) hanno chiarito che l’istituto è modellato sull’art. 391-bis cod. proc. civ. e che restano estranei al rimedio gli errori di interpretazione di norme, sostanziali o processuali, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Nel caso in esame i presupposti dell’errore di fatto ricorrono. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, pur avendo la Corte affermato di aver preso in esame la questione sottoposta con l’atto di appello, emerge chiaramente la mancata valutazione del secondo motivo, relativo al quantitativo soglia, avendo l’ordinanza motivato solo sulla diversità delle sostanze rinvenute. L’ordinanza della Settima Sezione deve pertanto essere revocata.

Quanto alla fase successiva, il Collegio ritiene di poter procedere direttamente al giudizio rescissorio, cioè al nuovo giudizio sull’originario ricorso per cassazione, in applicazione del principio prevalente nella giurisprudenza più recente: se la Corte accoglie il ricorso straordinario, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due fasi distinte della caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per il rinnovato giudizio, potendosi adottare un’immediata pronuncia (Sez. 2, n. 9386 del 2025; Sez. 2, n. 48327 del 2023; Sez. 3, n. 35131 del 2023; Sez. 1, n. 18363 del 2023).

Nel merito, però, l’originario ricorso è infondato. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava il mancato esame del tema del quantitativo soglia da parte del giudice d’appello, invocando il principio dell’integrale esame del devoluto, risulta formulato, come già il corrispondente motivo di appello, in termini generici e senza un reale confronto con gli elementi individuati dalla sentenza impugnata. La Corte quindi revoca l’ordinanza di inammissibilità, rigetta il ricorso originario contro la sentenza della Corte d’appello di Roma e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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