Ricettazione, dolo eventuale e motivi reiterativi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 6511 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, non richiedendo la norma una volontà diretta di trarre profitto dalla cosa. La conoscenza della provenienza delittuosa della res può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi dal comportamento dell’imputato ovvero dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. I motivi di ricorso che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e ivi puntualmente disattesi sono inammissibili, perché non specifici ma soltanto apparenti. Nel sindacato di legittimità la motivazione del giudice di merito è censurabile solo se priva di logicità, non quando si limiti a indicare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per ricettazione e propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, deducendo quattro motivi: errore nella valutazione della responsabilità, violazione di legge e difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa censura la correttezza del giudizio di responsabilità e la ricostruzione dell’elemento psicologico, sollecitando un riesame delle risultanze già esaminate nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo rilevandone l’inammissibilità: la censura è fondata su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Tali motivi sono non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di svolgere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il secondo e il terzo motivo — violazione di legge e difetto di motivazione sull’elemento soggettivo della ricettazione — sono giudicati ugualmente reiterativi e manifestamente infondati. La Corte richiama il principio per cui la conoscenza della provenienza delittuosa della res può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e in particolare dal comportamento dell’imputato o dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. II n. 25756 del 11.06.2008, Rv. 241458).

La Corte precisa inoltre che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (Sez. Un. n. 12433 del 26.11.2009, Rv. 246324). La motivazione della sentenza impugnata non presenta perciò alcun vizio riconducibile all’art. 606, comma 2, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Quanto al quarto motivo, la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, essendo la motivazione del giudice di merito esente da evidenti illogicità. La Corte ribadisce che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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