Inammissibile il ricorso per la minaccia aggravata desunta da comportamenti inequivoci (Cass. pen. Sez. 7 n. 9265 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché privo di specificità ed estraneo al perimetro cognitivo del sindacato di legittimità, il ricorso per cassazione che miri a una diversa lettura delle risultanze processuali, già logicamente valorizzate dai giudici di merito. La configurabilità della minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. pen. non è esclusa dall’incomprensibilità delle parole proferite, ove il comportamento complessivo dell’agente — come inseguire le persone offese mostrando un coltello — sia chiaro e inequivocamente minaccioso. La graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in caso di arbitrio o illogicità manifesta.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. pen., oltre che per altri reati. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto molteplici profili: l’affermazione di responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’omessa esclusione della recidiva e l’eccessività della pena per l’aumento a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente l’affermazione di responsabilità, risultava formulato in termini non consentiti, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Tale doglianza, pertanto, è stata ritenuta priva della necessaria specificità e, come tale, inammissibile.
Nel merito, la S.C. ha giudicato manifestamente infondate le argomentazioni volte a escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. sulla base dell’asserita incomprensibilità delle parole proferite. Richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019; Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019), la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero correttamente valorizzato il comportamento complessivo dell’imputato: non solo le frasi urlate, ma anche l’aver inseguito le persone offese mostrando loro un coltello, costringendole a cercare riparo. Tale condotta è stata ritenuta chiara e inequivocamente minacciosa, a prescindere dalla comprensibilità delle parole.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. La Corte territoriale aveva, infatti, congruamente motivato, segnalando i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti e sintomatici di una accentuata pericolosità sociale. Il sindacato di legittimità non può pertanto sovrapporre una propria valutazione a quella, adeguatamente argomentata, del giudice di merito.
Infine, in ordine alla censura sulla determinazione della pena, la S.C. ha ribadito che la sua graduazione, inclusi gli aumenti per la continuazione, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, esercitato ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nel caso di specie, la pena base per il danneggiamento era stata fissata al di sotto del medio edittale e l’aumento per i reati di minaccia era contenuto, escludendo profili di arbitrio o illogicità. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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