Inammissibile la riproposizione dell’incidente di esecuzione sull’illegittimità della revoca non impugnata (Cass. pen. Sez. 3 n. 19273 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giurisdizionale emesso in forma di ordinanza che statuisce su situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione diviene irrevocabile, al pari delle sentenze, ove non tempestivamente gravato. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può revocarlo o modificarlo, né la parte che non lo ha impugnato può riproporre la questione con un nuovo incidente di esecuzione, salvo che deduca elementi nuovi. Inoltre, nel procedimento di esecuzione, l’omessa acquisizione del parere del pubblico ministero, prescritto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducibile solo dalla parte pubblica e non dal condannato, difettando in capo a quest’ultimo un interesse concreto alla formalizzazione del contraddittorio cartolare.
Il Fatto
Il condannato proponeva incidente di esecuzione ex artt. 666 e 667 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del 7 maggio 2021 con cui il Giudice dell’esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa nel 2008, non avendo egli provveduto a impugnare tale provvedimento. Nell’incidente deduceva la nullità della revoca per essere stata disposta con procedura de plano e senza il parere del pubblico ministero, nonché la conseguente inefficacia del titolo esecutivo. Il Giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile l’istanza, e avverso tale declaratoria il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione della dedotta illegittimità della revoca della sospensione condizionale, ritenendola logicamente connessa all’eccezione sulla procedura de plano. Ha richiamato il principio per cui l’ordinanza che decide con carattere di definitività, se non impugnata, diviene irrevocabile, sottraendo al giudice il potere di tornarvi, salva la riproposizione basata su elementi nuovi. Nel caso di specie, l’istanza era stata correttamente dichiarata inammissibile, vertendosi in ipotesi di riproposizione della medesima questione, e il ricorrente non poteva sindacare una decisione non tempestivamente gravata.
Quanto alla dedotta nullità per la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero, la Corte ha distinto la disciplina applicabile al procedimento de plano. Ha affermato che l’audizione del PM, finalizzata all’instaurazione del contraddittorio cartolare, è prescritta a pena di nullità, ma tale nullità è a regime intermedio. Essa è pertanto deducibile solo dal pubblico ministero, unico soggetto titolare di un interesse concreto alla sua realizzazione, e non dalla parte privata, la cui posizione non è lesa dall’omissione. Ha così superato il contrapposto orientamento richiamato dal ricorrente, evidenziando l’incompatibilità di una concezione del PM come consulente pro veritate et iustitia del giudice con il sistema processuale di tipo accusatorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 78 c.p.p. – Formalità della costituzione di parte civile
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta