Revoca dell’affidamento in prova per insofferenza alle prescrizioni preclude misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 31529 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca dell’affidamento in prova per condotte incompatibili con la prosecuzione della prova, valutate alla luce della natura del reato in espiazione, costituisce condizione ostativa anche alla concessione della detenzione domiciliare. Entrambi gli istituti presuppongono la collaborazione del condannato e il rispetto delle prescrizioni; l’accertata insofferenza alle regole e l’incapacità di osservarle riflettono negativamente su qualunque misura alternativa. Nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., previsto per il solo giudizio dibattimentale e non per i riti camerali. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, con provvedimento del 23 settembre 2025, aveva disposto la revoca ex nunc, dal 13 settembre 2025, della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a un condannato e sospesa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Pescara.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi: con il primo ha lamentato vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, contestando la qualificazione delle dichiarazioni della persona offesa come autografe e non rese davanti alle forze di polizia; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione per la mancata applicazione della misura intermedia della detenzione domiciliare. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile, perché l’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale, quale quello di sorveglianza.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 47, comma 11, ord. pen., secondo cui l’affidamento in prova è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Il Tribunale aveva fondato la revoca sulla condotta descritta nella denuncia del 13 settembre, sussumibile nella fattispecie di maltrattamenti in danno dei familiari, delitto per il quale il condannato stava già espiando la pena.
La Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione sulle modalità del ritiro della querela. Anche ammesso che le dichiarazioni difensive siano state rese davanti alla Questura, la circostanza resta ininfluente nell’economia della motivazione, poiché la valutazione del Tribunale si fonda sull’ammissione di responsabilità resa dal condannato ai funzionari UEPE. Il percorso argomentativo complessivo regge, dunque, anche a prescindere dal profilo contestato.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine all’affidamento in prova è ammissibile, essendo comune alle due misure il presupposto della prognosi positiva, senza autonomo accertamento (Sez. I n. 16822 del 2022). Ha poi ribadito che non è censurabile la sentenza che non motivi su una specifica deduzione quando il rigetto emerga dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. IV n. 5396 del 2022; Sez. I n. 27825 del 2013).
La revoca si fonda sulla gravità delle condotte, reiterazione di comportamenti analoghi a quelli per cui il condannato stava espiando la pena, sintomatiche di insofferenza alle regole. Tale valutazione riflette negativamente anche sulla detenzione domiciliare, che pur ha natura e finalità differenti: più afflittiva e sanzionatoria, con meccanismo di autocustodia che esclude la libertà personale (Sez. I n. 20771 del 2022). Poiché minimo comune denominatore delle misure è la collaborazione del condannato, l’incapacità di rispettare le prescrizioni osta a qualunque misura alternativa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali e disposizione di omissione delle generalità a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.
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Nota della Redazione
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