Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove dichiarative (Cass. pen. Sez. VII n. 35262 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, dolendosi della motivazione sulla affermazione di responsabilità, si limiti a contrapporre alle valutazioni del giudice di merito un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge e modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Parimenti inammissibili, perché proposte su profili non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondate, sono le censure sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sulla misura della pena e sulla concessione della provvisionale, quando la motivazione del giudice d’appello sia esente da evidenti illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, nei gradi di merito, in relazione a fatti accertati anche sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di un ulteriore teste, oltre che dell’intestazione a suo nome di una carta Postepay evolution, senza che fosse mai stata presentata denuncia di furto o smarrimento.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la correttezza della motivazione sulla responsabilità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la misura della pena unitamente alla concessione della provvisionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia l’illogicità della motivazione fondandosi su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa. Il profilo non è consentito dalla legge: la preclusione che opera per la Corte di cassazione non riguarda soltanto la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi precedenti, ma anche la possibilità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il principio è richiamato con il precedente delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.
Nel caso concreto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici. Alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata la Corte d’appello ha illustrato come, oltre alla persona offesa, sia stato escusso un altro teste e sussista il dato obiettivo dell’intestazione della carta Postepay evolution al ricorrente, senza che sia mai stata presentata denuncia di furto o smarrimento.
Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Corte rileva che la censura non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Il giudice d’appello ha motivato correttamente facendo riferimento alla condizione di pluripregiudicato del ricorrente, alle modalità di commissione del fatto e alla somma di 500,00 euro, di valore non minimale.
Il terzo motivo, concernente la misura della pena e la provvisionale, è parimenti inammissibile. La Corte osserva che il ricorrente, per consolidata giurisprudenza, non può dolersi dell’entità della provvisionale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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