Inammissibili i ricorsi su aggravante e risarcimento non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. II n. 36040 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che riproduce pedissequamente le doglianze già formulate in appello è generico e, dunque, inammissibile, non assolvendo alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. In presenza di doppia conforme, le sentenze di merito si leggono congiuntamente come unico corpo decisionale, e l’aggravante può ritenersi motivata con la valutazione concreta delle modalità dell’azione. La mancata valorizzazione del risarcimento del danno, prospettata per la prima volta in legittimità come circostanza attenuante, costituisce novum che viola la catena devolutiva ed è perciò non consentita ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna di due imputati per il reato di tentata truffa aggravata. Avverso tale sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’aggravante, perché i giudici avrebbero considerato la sola età avanzata della persona offesa quale parametro sufficiente, senza valutarne l’effettiva condizione di vulnerabilità. Con il secondo si contesta la mancata considerazione, e persino menzione, dell’intervenuto risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, esso è giudicato del tutto generico e privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., perché costituisce sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances già presentato alla Corte d’appello.

In tale ipotesi il motivo risulta ripetitivo, aspecifico e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 20377 del 2009, Sez. 5, n. 28011 del 2013 e Sez. 2, n. 11951 del 2014.

Il Collegio rileva inoltre che ci si trova di fronte a una doppia conforme, anche in relazione all’applicazione della circostanza aggravante, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione dei medesimi criteri valutativi (Sez. 3, n. 44418 del 2013; Sez. 2, n. 37295 del 2019).

Leggendo le sentenze in parallelo, il riconoscimento dell’aggravante non deriva dall’astratta applicazione di una regola, ma dalla specifica valutazione delle concrete modalità dell’azione, emergendo la particolare vulnerabilità dell’anziana in ragione del fattore età. I giudici, evitando ogni pregiudizio astratto, si sono calati nel caso concreto.

Il secondo motivo non è consentito. La difesa ha sempre cercato di introdurre il tema del risarcimento, ma in modo errato in ogni grado: in primo grado subordinando la richiesta di rito abbreviato condizionato al riconoscimento del risarcimento, fuori dallo schema dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.; in appello inserendolo in un motivo di remissione tacita di querela, respinto perché la truffa aggravata è perseguibile d’ufficio; in cassazione prospettandolo come tema di trattamento sanzionatorio, non evocato in precedenza. Il disallineamento tra le richieste configura un novum che viola la catena devolutiva, con applicazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio è evitare che sia rilevato un difetto di motivazione su un punto non coperto dalla Corte d’appello (Sez. 4, n. 10611 del 2012).

All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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