Gravità indiziaria e valutazione unitaria degli indizi nel riesame cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 27471 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria è limitato alla logicità e alla coerenza della motivazione. Il ricorso che esamina i singoli indizi in modo frammentario, senza confrontarsi con la loro convergenza, non è ammissibile. Le esigenze cautelari possono essere desunte da precedenti penali specifici, della stessa indole del reato contestato, nonché dalle modalità del fatto e dalla condotta post delictum volta ad alterare il quadro probatorio. Il giudice del riesame non deve compiere un’analisi atomistica degli elementi, ma una valutazione unitaria e coordinata degli stessi.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 18.02.2026, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Palmi aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per il delitto di furto aggravato. L’indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
Con il primo motivo contesta la sussistenza dei gravi indizi, in particolare il riconoscimento del ricorrente a bordo di un veicolo asseritamente usato come vettura-staffetta. Con il secondo censura il pericolo di reiterazione. Con il terzo e il quarto motivo deduce l’inadeguatezza della motivazione sulla scelta della misura e sull’apparenza della motivazione del G.I.P.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. Sul primo motivo osserva che il ricorrente non si confronta con i numerosi elementi valorizzati dal Tribunale: l’intestazione del veicolo-staffetta, la compatibilità della targa ripresa dalle telecamere, l’identità dei percorsi tra il mezzo e quello rubato, la corrispondenza di particolari del veicolo e la molteplicità di agganci di celle telefoniche, tutti compatibili per tempo e luogo con i passaggi ripresi.
Decisiva è la modalità di lettura degli indizi. Il Tribunale li valuta nel loro insieme e in coordinamento reciproco; il ricorso, invece, li esamina frammentariamente. La Corte ricorda che la motivazione non è manifestamente illogica quando risolve gli scollamenti cronologici tra celle e riprese, rilevandone l’esiguità. Sulle intercettazioni ambientali, il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura del colloquio, senza contestare il contenuto delle istruzioni impartite al coindagato: la censura non è ammissibile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, il Collegio ritiene corretta la valorizzazione di alcuni precedenti penali specifici, attinenti a reati della stessa indole, nonché delle modalità del fatto, rivelatrici di preordinazione e di distribuzione dei ruoli, e della condotta successiva al reato. Le conclusioni sull’attualità, specificità e concretezza delle esigenze cautelari hanno adeguato fondamento logico-giuridico.
Sul terzo motivo, l’ordinanza contiene una specifica motivazione sull’inidoneità delle misure non custodiali, desunta dall’incapacità di autodisciplina del ricorrente. Anche tale valutazione è logica e coerente. Sul quarto, il Tribunale ha escluso la nullità dell’ordinanza genetica per omessa o apparente motivazione, valorizzando gli atti di indagine e il raffronto tra tabulati e celle.
Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.