Termini cautelari al computo edittale anche con aggravanti equivalenti (Cass. pen. Sez. II n. 41795 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo dei termini complessivi di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto. Nel determinare tale pena edittale si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando siano state valutate equivalenti o soccombenti rispetto alle riconosciute attenuanti. In caso di conferma in appello della condanna di primo grado, non annullata sul punto in sede di legittimità, trovano applicazione i soli termini complessivi di cui agli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen., con l’aumento della metà dei termini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. Il principio della doppia conforme di condanna non è quindi rimesso alla sola ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di appello.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione a reati associativi, di estorsione e aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
La difesa aveva chiesto di dichiarare la perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine massimo. La Corte di appello aveva respinto l’istanza; il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato l’appello cautelare. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due profili. Il primo riguarda la corretta individuazione del termine massimo di custodia cautelare. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di conferma in appello della condanna, si applicano i termini complessivi dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., computati sulla pena edittale del reato ritenuto in sentenza e non sulla pena in concreto irrogata (Sez. II n. 16752 del 2021, Di Maria).
Sul secondo profilo, la Corte chiarisce che per determinare la pena edittale si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando siano state valutate equivalenti o minusvalenti rispetto alle attenuanti (Sez. V n. 21028 del 2013, Madonia, e i precedenti conformi). Il criterio è stato confermato dalla Corte cost. n. 223 del 13.06.2006, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sull’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., valorizzando la funzione di equilibrio della norma e la clausola di garanzia dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen..
La difesa invoca le Sezioni Unite Indelicato (Sez. Un. n. 20798 del 2011), ma la Corte ne esclude la pertinenza: quella pronuncia riguarda la qualificazione della recidiva e l’art. 63, comma 4, cod. pen., ossia la determinazione della pena in concreto, irrilevante nel caso in esame, dove è pacifica l’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Le Sezioni Unite Ventrici (Sez. Un. n. 38518 del 2015) hanno inoltre precisato che, nel concorso di più aggravanti ad effetto speciale, si computa la pena della circostanza più grave e l’ulteriore aumento complessivo di un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen.
Quanto alla doppia conforme, la Corte esclude che il solo annullamento in sede di legittimità attivi i termini di fase. Quando sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto, si applicano soltanto i termini complessivi degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. I n. 7785 del 2008, Bellantonio; Sez. VI n. 1735 del 2019, Palazzolo; Sez. VI n. 22028 del 2025, Mineo). Ne deriva l’infondatezza del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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