Ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e generici (Cass. pen. Sez. VII n. 6001 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, ovvero sollecitano una diversa comparazione degli elementi probatori, sono inammissibili, perché non deducono alcuno dei vizi consentiti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il vizio di motivazione è deducibile solo quando emerga la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo. Il motivo è altresì generico quando si limita a censurare le argomentazioni della sentenza senza individuare i punti della decisione colpiti da contraddittorietà o illogicità manifesta. Analogamente è manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena fondata su un giudizio di prognosi sfavorevole, valutazione tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando esamina l’incidenza del reato sulla capacità a delinquere dell’imputato.

Il Fatto

Due imputati propongono autonomi ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in data 13.12.2023, ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen.

Il primo ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità e al concorso nel reato. Il secondo lamenta la mancanza di motivazione sulla declaratoria di non doversi procedere per improcedibilità, la mancata declaratoria per assenza di querela e il diniego della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo del primo ricorrente rilevandone la manifesta infondatezza. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà su aspetti essenziali. Restano escluse le doglianze che censurano la persuasività o l’adeguatezza del ragionamento, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati delle prove.

Nel caso concreto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi logici, applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. Il motivo è inoltre generico, perché si limita a censurare le argomentazioni della sentenza senza indicare i punti colpiti da contraddittorietà o da illogicità manifesta.

Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo relativo alla improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato, perché la violazione denunziata è smentita dagli atti: il corretto calcolo colloca la data di improcedibilità al 13.12.2025. La seconda doglianza, sulla improcedibilità per mancanza di querela, è parimenti infondata, essendo presente in atti la querela presentata il 3 febbraio 2020.

Il secondo motivo, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando non si esaurisce nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e gli aspetti soggettivi della sua personalità.

La Corte dichiara pertanto i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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