Rapina, violenza sulla persona e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 159 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violenza necessaria a integrare l’elemento materiale della rapina di cui all’art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. Essa può consistere in una vis corporis corpori data, cioè in una condotta realizzata con la sola forza fisica dell’agente e senza l’ausilio di strumenti materiali, oppure in un’energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. Non è consentito al giudice di legittimità procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, quand’anche il ricorrente li indichi come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli accolti dal giudice del merito.

Il Fatto

Un soggetto è stato affermato responsabile, in primo e in secondo grado, del reato di rapina. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10/01/2024, ha confermato la condanna, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e gli altri elementi acquisiti, dai quali è emerso che la violenza era stata esercitata nei confronti della persona offesa al fine di impossessarsi del suo telefono cellulare.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione e la violazione di legge, sul rilievo che i fatti andavano riqualificati nella fattispecie del furto, con destrezza o con strappo, e censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La doglianza, infatti, riproduceva le censure già prospettate in appello e congruamente disattese con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto, senza che la difesa si confrontasse con essi. La censura chiedeva, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità.

La Corte ha ribadito che i giudici di merito hanno ricondotto l’episodio nell’alveo dell’art. 628 cod. pen., sottolineando che l’energia fisica si era rivolta proprio contro la persona offesa per impossessarsi del cellulare, e non soltanto sulla res. Difettavano, quindi, i presupposti per la sussunzione del fatto nella fattispecie del furto, con destrezza o con strappo.

Sul piano del principio di diritto, la Corte ha richiamato l’indirizzo consolidato secondo cui la violenza della rapina può consistere anche in una semplice spinta o in un urto in danno della vittima, finalizzati all’impossessamento della cosa, come affermato da Sez. 2 n. 14901 del 2015 e da Sez. 2 n. 3366 del 2012. Del pari, è preclusa al giudice di legittimità la rilettura dei fatti, secondo quanto statuito da Sez. 6 n. 5465 del 2020 e da Sez. 6 n. 22256 del 2006.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da una motivazione esente da vizi logici, che dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Il giudizio sulle generiche è espressione di un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se non presenta profili di contraddittorietà, come ribadito da Sez. 5 n. 43952 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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