Patteggiamento in appello e limiti della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. pen. Sez. VI n. 27351 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause dell’art. 129 cod. proc. pen. né su una prospettata e alternativa qualificazione giuridica dei fatti. Per effetto dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, quando l’imputato rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale, accoglieva il concordato proposto dall’imputato per il delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, previa rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio. La pena veniva ridotta, con riconoscimento delle attenuanti generiche per l’ammissione di colpevolezza e la scelta del rito deflattivo.
La difesa dell’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa qualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato, oltre che aspecifico. La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, e ne individua l’effetto sulla cognizione del giudice di secondo grado.
Il principio è netto. Il giudice di appello che accoglie la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né su una prospettata e alternativa qualificazione giuridica dei fatti.
La ragione risiede nell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità per gli specifici reati contestati, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia: nella specie, il mero trattamento sanzionatorio.
La Corte richiama i propri precedenti, Sez. V n. 7333/19 del 13.11.2018, Alessandria e Sez. III n. 30190 del 08.03.2018, Hoxha, che avevano già affermato la regola. Unico limite permane l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
Ne segue la declaratoria di inammissibilità, pronunciata «senza formalità di procedura» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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