Ricettazione: prova dell’elemento soggettivo e omessa giustificazione della provenienza (Cass. pen. Sez. VII n. 236 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Tale conclusione non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova, né vulnus alle guarentigie difensive, poiché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa. Quanto alla circostanza attenuante della particolare tenuità, la sua esclusione è congruamente motivata dalla valutazione del valore del bene ricettato.
Il Fatto
La difesa del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ritenendo il prevenuto trovato in possesso di un bene di pacifica provenienza delittuosa e incapace di giustificarne la provenienza.
Il ricorso prospetta un unico articolato motivo, articolato in due doglianze: da un lato il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; dall’altro la mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità rileva anzitutto che il motivo è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto un vizio riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha in realtà censurato la decisione assumendola come erronea e fondata su una valutazione del materiale probatorio non condivisa.
La difesa ha così prospettato una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, riproducendo doglianze già presentate in appello e ivi adeguatamente vagliate e disattese. Si tratta di censure che non attengono alla struttura della motivazione, ma al merito della valutazione, e come tali non sono proponibili davanti alla Corte di cassazione.
Nel merito, la Corte territoriale ha motivato in termini lineari circa l’incapacità del ricorrente di giustificare la provenienza del bene di cui è stato trovato in possesso, risultato di pacifica provenienza delittuosa. La Corte richiama l’assolutamente consolidato principio secondo cui, ai fini della prova dell’elemento soggettivo della ricettazione, è sufficiente qualsiasi elemento, anche indiretto, compresa l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza.
Tale orientamento non comporta alcuna deroga all’onere della prova né compressione delle guarentigie difensive: è la struttura stessa della fattispecie a esigere l’accertamento sulle modalità acquisitive del bene, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita. Sul punto la Corte richiama numerosi precedenti di legittimità, tra cui Cass. Pen., Sez. 2, n. 53017 del 2016 e Cass. Pen., Sez. 2, n. 41423 del 2010.
Anche la seconda doglianza è infondata. I giudici di appello hanno escluso l’attenuante della particolare tenuità valutando il valore del bene ricettato, conformemente a quanto affermato da Cass. Pen., Sez. 2, n. 29346 del 10.06.2022. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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