Ricettazione e resistenza: inammissibili i motivi aspecifici e il diniego di riqualificazione (Cass. pen. Sez. II n. 40265 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l’imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, quando la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. Il motivo che non si confronti criticamente con il nucleo argomentativo della decisione impugnata è aspecifico e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva quando non costituisce reazione spontanea al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di ricettazione e di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dal nesso teleologico rispetto al primo reato. La Corte d’appello, in parziale riforma, rideterminava la pena, atteso lo scarso valore della refurtiva, confermando nel resto il giudizio di condanna.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione del fatto in furto, la conseguente mancanza della condizione di procedibilità e, quanto alla resistenza, l’assenza degli elementi costitutivi del reato, per essere la condotta consistita in un mero divincolarsi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono aspecifici: la difesa non si confronta in maniera critica ed effettiva con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulla mancata idoneità della giustificazione resa dall’imputato circa il possesso dei beni.

La Corte territoriale aveva valorizzato la dichiarazione dell’imputato, che nell’immediatezza aveva riferito di aver aiutato un terzo, datosi alla fuga, a prelevare i beni. Tale dichiarazione, unitamente all’assenza di prove che ricollegassero l’imputato al furto, era stata ritenuta insufficiente a far gravitare la fattispecie verso una diversa ipotesi di reato, in conformità al principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità di refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.

Le deduzioni difensive reiterano quelle già disattese, senza apportare indicazioni circostanziate. Non vale, a tal fine, la mera coincidenza temporale tra la condotta e il momento in cui i dipendenti notavano il prelievo delle merci. La Corte ribadisce il principio secondo cui è inammissibile il motivo con cui si eccepisce la mancata riqualificazione della ricettazione in furto, quando la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello. Da ciò deriva anche l’inammissibilità del secondo motivo.

Anche il terzo motivo è inammissibile, per il mancato confronto con le ragioni dei giudici di merito e per contrarietà ai principi consolidati. È vero che il mero divincolarsi non integra la fattispecie dell’art. 337 cod. pen. quando la condotta non si accompagni a un impiego di forza diretto a neutralizzare l’azione dell’agente. Nel caso concreto, però, l’imputato strattonava e si divincolava con forza: l’azione di strattonare energicamente non può assimilarsi a una condotta di mera resistenza passiva. La condotta è stata quindi correttamente ricondotta al reato di resistenza a pubblico ufficiale, con motivazione esente dai vizi dedotti.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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