Interesse concreto alla nullità per omessa traduzione dell’ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 40272 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione in lingua conosciuta dall’indagato alloglotta dell’ordinanza che applica una misura cautelare personale integra una nullità a regime intermedio, derivante dal combinato disposto dell’art. 292 cod. proc. pen., dell’art. 143 cod. proc. pen., dell’art. 24, secondo comma, Cost. e dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. La relativa eccezione non è però proponibile in forma meramente deduttiva: coerentemente con la natura generale a regime intermedio della nullità, l’interessato ha l’onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile, indicando il pregiudizio difensivo effettivamente subito, non essendo sufficiente la prospettazione di un pregiudizio astratto o potenziale. Quanto al fatto di lieve entità, la valutazione non può essere risolta in astratto né con automatismi, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma. Nel giudizio di legittimità, infine, il sindacato sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari non può tradursi in una rilettura alternativa del compendio indiziario.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a due indagati la custodia in carcere per detenzione a fini di spaccio di cocaina e hashish. Nell’ambito di un controllo su un autobus di linea proveniente dalla Calabria, erano stati rinvenuti un bilancino e circa 25 grammi di cocaina in un cestino vicino ai sedili occupati dai ricorrenti; nei bagagli in stiva, con l’ausilio di unità cinofile, erano emersi panetti di hashish imballati in modo identico e un quantitativo ulteriore riconducibile a una delle valigie.

La difesa aveva dedotto la nullità dell’ordinanza cautelare per mancata traduzione in lingua araba, contestando altresì il diniego della fattispecie lieve per l’hashish, l’attribuzione della cocaina e la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva respinto tutte le censure; da qui i ricorsi per cassazione, trattati in forma cartolare.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 15069 del 2023, che ha ricondotto l’obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo alla nullità a regime intermedio, e ne trae la conseguenza processuale decisiva: chi lamenta l’omissione non può limitarsi a dolersene, ma deve allegare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile. Il pregiudizio meramente astratto o potenziale non è sufficiente.

Nel caso concreto gli indagati avevano partecipato all’interrogatorio di garanzia con interprete e, il giorno successivo, avevano proposto istanza di riesame con riserva dei motivi. La traduzione, trasmessa a mezzo pec e comunicata il giorno dell’udienza di riesame, non aveva dunque impedito la predisposizione della strategia difensiva: i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare in che misura la tardiva conoscenza personale della motivazione avesse inciso sull’impugnazione, ciò che non avevano fatto. Il motivo è infondato.

Sul secondo motivo la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 51063 del 2018: l’applicabilità del fatto di lieve entità non si risolve in astratto e senza automatismi, ma richiede una valutazione complessiva degli indici sintomatici. I giudici di merito avevano valorizzato l’elevato numero di dosi commerciabili, circa 5.000, indice di una prolungata e diffusa attività di spaccio. La censura è manifestamente infondata.

La doglianza sull’attribuzione della cocaina è giudicata generica e diretta a una rilettura fattuale degli indizi, estranea al perimetro del controllo di legittimità. Il quantitativo, ad elevato grado di purezza, era stato rinvenuto in un cestino nelle immediate adiacenze dei posti occupati dai ricorrenti. Analogamente, il motivo sulle esigenze cautelari è respinto alla luce del quantitativo e della tipologia delle sostanze, del verosimile inserimento nei circuiti del traffico e dell’assenza di riferimenti sul territorio.

Quanto al concorso, la censura non si confronta con le circostanze indicate dal Tribunale: i panetti recanti la medesima etichetta nelle due valigie riconducibili ai ricorrenti e l’utilizzo del medesimo autobus, con entrambi seduti vicino al cestino ove erano la cocaina e il bilancino. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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