Luogo di lavoro con atti di vita privata riservati è privata dimora (Cass. pen. Sez. VII n. 35528 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., anche il luogo destinato ad attività lavorativa o professionale nel quale si compiano non occasionalmente atti della vita privata in modo riservato, con esclusione dell’accesso a terzi senza il consenso del titolare. La qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle caratteristiche del luogo sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite. Il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, mediante comparazione tra fotogrammi di videosorveglianza e fotografia del soggetto, costituisce prova utilizzabile e la sua attendibilità non può essere rimessa in discussione con censure che tendono a una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 20 settembre 2022, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1110 di multa, oltre alle spese processuali.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sulla qualificazione della condotta ex art. 624-bis cod. pen. e in ordine alla prova dell’individuazione fotografica. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. I motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto alla qualificazione del fatto ex art. 624-bis cod. pen., la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione ritenendo sussistere la qualità di privata dimora della cabina del bagnino. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017 e delle successive pronunce che hanno seguito tale indirizzo (Sez. V n. 34475 del 21/06/2018; Sez. IV n. 32245 del 20/06/2018).

Secondo tale indirizzo, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Rientrano pertanto nella nozione i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi.

La Corte ha correttamente ritenuto tale destinazione, osservando che il locale era completamente arredato, vi era anche un cucinino e un letto, ed era abitato, per tutto il periodo estivo e durante l’arco della giornata, dalla famiglia del bagnino.

Relativamente al riconoscimento dell’imputato, la Corte di merito ha fornito adeguata e logica motivazione chiarendo che l’attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria attraverso la comparazione tra le immagini estrapolate dal sistema di videoregistrazione e la fotografia effettuata al momento del fermo non poteva essere messa in dubbio. I fotogrammi mostravano una persona con caratteristiche fisiche altamente individualizzanti, che trovavano precisa corrispondenza con la fotografia dell’imputato. Il ricorrente tenta dunque di ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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