Inammissibile il ricorso manifestamente infondato: non si rileva la prescrizione maturata dopo (Cass. pen. Sez. VII n. 36834 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi non instaura un valido rapporto di impugnazione. Ne deriva che il giudice di legittimità non può dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione eventualmente maturata nelle more del giudizio di cassazione. La verifica della tempestività dell’eccezione di prescrizione in appello presuppone il computo delle sospensioni disposte in primo grado, sicché la causa estintiva non è maturata se tali periodi non sono stati considerati. Il diniego della particolare tenuità del fatto non è contraddittorio rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché i parametri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura oggettiva, mentre quelli delle generiche attengono a profili soggettivi del reo.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 17.12.2024, ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato per il delitto di truffa aggravata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 129, 157, 161 e 531 cod. proc. pen. per non avere i giudici di appello dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data antecedente la pronuncia impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per verificare la fondatezza delle censure e, in particolare, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata nel corso del giudizio di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo. Il ricorrente ha omesso di considerare le sospensioni disposte in primo grado per complessivi giorni 244, di cui tre determinate da legittimi impedimenti del difensore. Alla data della sentenza d’appello, dunque, la causa estintiva non era maturata.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sulla base di una congrua e logica motivazione, che ha richiamato la particolare insidiosità della condotta, la non irrisorietà del profitto e l’assenza di alcun gesto riparatorio. Tale valutazione è rispondente ai parametri enunziati dalla Corte di legittimità (Sez. U n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj) e non è suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la dedotta contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche. I parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. V n. 17246 del 19.02.2020, Pascucci).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha infine ribadito che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, richiamando le Sez. U n. 6903 del 27.05.2016, Aiello, Sez. U n. 12602 del 17.12.2015, Ricci e Sez. U n. 32 del 22.11.2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.