Annullamento in autotutela del certificato di pagamento: difetto di giurisdizione del G.A. (TAR Basilicata n. 143 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie insorte nella fase esecutiva di un contratto pubblico d’appalto, inclusa quella relativa all’annullamento in autotutela del certificato di pagamento di uno stato di avanzamento lavori, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non configurandosi in capo alla stazione appaltante l’esercizio di un potere autoritativo, ma l’agire quale normale controparte contrattuale in posizione paritaria, a fronte di situazioni giuridiche di diritto soggettivo. L’individuazione del giudice munito di giurisdizione consegue a una verifica sostanziale del potere esercitato, non essendo decisivo il nomen juris impiegato dall’Amministrazione. Il meccanismo di adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022, ancorato a parametri oggettivi, non attribuisce alcuna discrezionalità all’Amministrazione, la cui condotta è altresì qualificabile in termini paritetici.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto per lavori di messa in sicurezza della viabilità rurale, impugnava la determinazione con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del certificato di pagamento relativo al SAL 2-bis. L’annullamento era motivato dall’asserita erronea applicazione, da parte dell’Ente, delle previsioni di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 in materia di adeguamento prezzi, ritenute inapplicabili ratione temporis al contratto.
Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. All’esito della camera di consiglio, il Collegio dava avviso della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., rilevando d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente inquadrato l’atto impugnato nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, ossia in quella fase determinativa del credito dell’appaltatore per l’avanzamento dei lavori. In tale contesto, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 489 del 2019, il Collegio ha escluso che l’Amministrazione agisca munita di poteri autoritativi, trattandosi dell’esercizio di un’attività priva di discrezionalità, svolta iure privatorum in posizione di parità con il contraente.
La situazione giuridica vantata dalla società ricorrente è stata qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta determinazione ed effettiva liquidazione del credito. Ne consegue la devoluzione della controversia al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 7 cod. proc. amm., 103 e 113 Cost., il quale può assicurare piena tutela anche disapplicando l’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo, come precisato dalle Sezioni Unite n. 20823 del 2021.
Il Collegio ha quindi disatteso l’orientamento che avrebbe potuto fondare la giurisdizione amministrativa sulla base della qualificazione dell’atto come esercizio di autotutela pubblicistica. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 9861 del 2015, il TAR ha affermato che l’Amministrazione non può, attraverso l’impiego del proprio potere discrezionale di autotutela, determinare uno spostamento del riparto di giurisdizione, riconducendo alla giurisdizione amministrativa una controversia concernente questioni paritetiche di diritto/obbligo.
Da ultimo, la pronuncia ha valorizzato il recente orientamento delle Sezioni Unite n. 3177 del 2026, che ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla revisione prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022. Tale meccanismo di adeguamento automatico, basato su parametri oggettivi e vincolanti, non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione né sull’an né sul quantum, confermando la natura paritaria della posizione dell’appaltatore, titolare di un diritto soggettivo. In ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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