Revoca carica tecnica e sospensione del contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 5939 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione dispone la revoca dell’accettazione quale Flight Operations Nominated Person nei confronti del diretto interessato trascende la dimensione meramente endoprocedimentale, assumendo carattere provvedimentale e immediatamente lesivo della sua sfera giuridica, con conseguente onere dell’Amministrazione di garantire il pieno contraddittorio procedimentale. La partecipazione della società datrice di lavoro al procedimento non è idonea a supplire alla mancata partecipazione del singolo, laddove il provvedimento individui specifici profili di responsabilità personale in capo a quest’ultimo. La mancata attivazione del contraddittorio, accompagnata da un deficit istruttorio in ordine alla riferibilità delle condotte contestate, comporta l’illegittimità della determinazione, non potendo trovare applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 in presenza di valutazioni discrezionali.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di Flight Operations Post Holder del vettore aereo, ha impugnato la nota con cui ENAC, all’esito di un audit straordinario avviato in occasione di un evento avverso verificatosi durante la fase di rullaggio di un volo, ha confermato rilievi di livello 1 già contestati alla compagnia e ha disposto nei suoi confronti la revoca dell’accettazione quale Flight Operations Nominated Person, ritenendolo coinvolto nelle scelte organizzative censurate.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della determinazione, evidenziando la propria estraneità ai fatti contestati e la mancata partecipazione al relativo procedimento amministrativo. ENAC si è costituita eccependo la carenza di interesse, qualificando l’atto come endoprocedimentale. L’udienza pubblica si è svolta l’11 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che il provvedimento impugnato presenta una chiara e immediata incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente, disponendo la revoca dell’accettazione per il ruolo apicale rivestito. La misura, per contenuto ed effetti, trascende quindi la natura endoprocedimentale ed è sostanzialmente provvedimentale e lesiva.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto dirimente la censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio. Dalla documentazione in atti è emerso che il ricorrente non è stato coinvolto nel procedimento, non ricevendo alcuna comunicazione di avvio né venendo messo in condizione di rappresentare le proprie ragioni prima della revoca, omissione particolarmente grave in quanto la misura incide direttamente sulla sua posizione funzionale. La partecipazione della società non è idonea a supplire a quella del singolo, poiché il provvedimento individua profili di responsabilità personale in capo a quest’ultimo.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato un deficit istruttorio in ordine alla concreta riferibilità al ricorrente delle condotte contestate, considerata la sua assenza al momento dei fatti e la sua mancata partecipazione al processo decisionale. Tale circostanza avrebbe conferito rilievo decisivo alla partecipazione procedimentale, consentendo al diretto interessato di chiarire il proprio ruolo.

Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa è stata rigettata per difetto di prova del danno e del nesso causale, richiedendosi, in tale sede, la dimostrazione che l’apporto partecipativo avrebbe determinato un esito favorevole. Il provvedimento è stato annullato limitatamente alla parte lesiva, con condanna di ENAC alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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