Rapporti personali tra operatori e soci lavoratori non escludono la legittimità del finanziamento FEAMP (Corte dei Conti Sez. I App. n. 199 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa è autonomo rispetto al processo penale, ma gli atti di quest’ultimo costituiscono fonti di prova liberamente valutabili dal giudice contabile, purché se ne faccia oggetto di autonoma valutazione critica dell’intero compendio istruttorio. La riconducibilità di più preventivi ad un unico centro decisionale non può essere desunta dalla mera esistenza di rapporti personali o professionali tra gli amministratori o i soci delle imprese coinvolte, occorrendo elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la simulazione dell’autonomia soggettiva, anche perché la lex specialis non richiede l’assoluta estraneità personale tra gli operatori. Le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori di una cooperativa non costituiscono automaticamente spese di ordinario funzionamento escluse dal finanziamento, poiché il rapporto mutualistico è disciplinato autonomamente dalla legge n. 142/2001 e la prestazione del socio si inserisce nella struttura organizzativa finalizzata allo scopo sociale. Per configurare un danno erariale da sviamento non è sufficiente una mera irregolarità contabile, ma occorre accertare che le somme siano state destinate a finalità diverse da quella pubblica perseguita, tenendo conto dell’effettivo conseguimento dell’obiettivo del finanziamento.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana conveniva in giudizio il legale rappresentante e la società cooperativa per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale derivante dall’indebita percezione e dallo sviamento di contributi pubblici erogati nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), per un importo complessivo di euro 76.272,80.
La contestazione si articolava su due direttrici: da un lato, l’indebita percezione dell’intero contributo, per essere la domanda stata corredata da preventivi provenienti da soggetti solo formalmente distinti ma riconducibili ad un unico centro decisionale; dall’altro, l’utilizzo delle somme in modo difforme dalle finalità progettuali, mediante rendicontazione di spese non ammissibili, come le retribuzioni dei soci lavoratori, o relative ad attività inesistenti, come le prestazioni fatturate da un centro di ricerca e da uno studio professionale. La Sezione territoriale respingeva integralmente la domanda e la Procura proponeva appello, deducendo l’erroneità della decisione per aver recepito l’esito del procedimento penale conclusosi con l’archiviazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello rigetta l’appello, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, chiarisce che, sebbene il giudizio contabile sia autonomo rispetto a quello penale, gli atti del procedimento penale sono liberamente valutabili dal giudice, che deve operare una autonoma valutazione critica. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha sviluppato un percorso argomentativo autonomo, fondato sulla disciplina del bando, sulla documentazione acquisita e sulle relazioni tecniche, richiamando l’archiviazione solo come elemento di riscontro di un convincimento già maturato.
Quanto alla dedotta unicità del centro decisionale, la Corte osserva che la questione non concerne l’esistenza di rapporti personali tra amministratori, ma la loro capacità di escludere l’autonomia soggettiva degli operatori economici. La mera esistenza di tali rapporti non dimostra l’unitarietà della volontà negoziale, occorrendo elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti, che nel caso difettano. La disciplina della misura richiedeva preventivi provenienti da soggetti distinti sul piano giuridico ed economico, senza prescrivere l’assoluta assenza di relazioni personali, sicché l’interpretazione della Procura introduceva un requisito non previsto, incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
In relazione alla rendicontazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, la Corte afferma che la censura muove dall’erroneo presupposto di assimilare il socio al comune dipendente subordinato, trascurando la disciplina della cooperazione, caratterizzata dalla compresenza del rapporto associativo, mutualistico e lavorativo, riconosciuta dalla legge n. 142/2001. Il progetto, avente natura ambientale, richiedeva la presenza continua di personale presso l’impianto, e nessuna norma imponeva l’affidamento integrale delle attività a soggetti esterni.
Quanto alle prestazioni fatturate dal centro di ricerca e dallo studio professionale, la Corte ritiene che la sentenza abbia correttamente verificato l’effettivo coinvolgimento dei soggetti nella complessiva assistenza tecnico-scientifica, non coincidente con la sola esecuzione materiale. Inoltre, la qualificazione di operazione inesistente presuppone l’assoluta mancanza della prestazione o la sua radicale difformità, non già una diversa ricostruzione delle modalità esecutive.
Infine, la Corte valorizza la natura pubblicistica del programma FEAMP, finalizzato alla tutela dell’anguilla europea: l’acquisto delle ceche, l’accrescimento, il monitoraggio e l’immissione nell’ambiente lagunare risultano realizzati e il progetto ha contribuito al Piano Anguilla, sicché non è dimostrato alcuno sviamento della funzione pubblica. Le eventuali difformità esecutive non sono idonee a dimostrare l’indebita percezione dell’intero contributo.
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Nota della Redazione
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