Ricorso del terzo contro la confisca: necessaria la procura speciale (Cass. pen. Sez. III n. 31800/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca è portatore di un interesse meramente civilistico e sta in giudizio mediante un difensore munito di procura speciale, secondo la regola posta dall’art. 100 cod. proc. pen. La procura, pur senza formule sacramentali, deve manifestare chiaramente la volontà di affidare al professionista la difesa nella specifica procedura. La sua mancanza rende il ricorso per cassazione inammissibile, senza possibilità di esaminare le censure di merito.
Il Fatto
Un terzo interessato aveva chiesto alla Corte d’appello la determinazione dell’indennizzo relativo a un diritto reale di usufrutto costituito su beni successivamente sequestrati e confiscati. Aveva inoltre domandato la revoca della confisca e la restituzione di conti correnti e del patrimonio immobiliare appartenente ad alcune società. L’iniziativa era stata riqualificata dalla Corte di cassazione come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte d’appello aveva rigettato le richieste. Il terzo aveva quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando il mancato esame dell’effettiva domanda di liquidazione dell’indennizzo e il travisamento degli elementi relativi alla titolarità dei conti correnti. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio, rilevando l’assenza di una motivazione pertinente sulla tutela del diritto di usufrutto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione non esamina le doglianze concernenti l’indennizzo, la confisca e la restituzione delle somme. Rileva in via preliminare che il ricorso è stato sottoscritto da un difensore privo della necessaria procura speciale. Tale carenza incide sulla legittimazione del professionista a rappresentare il terzo nella specifica procedura e determina immediatamente l’inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte richiama il principio secondo cui la procura non richiede formule predeterminate, ma deve contenere una manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato. L’incarico deve riguardare le difese necessarie alla tutela delle sue ragioni in quella determinata procedura. Il criterio era già stato affermato da Sez. VI n. 2132 del 2022 e Sez. III n. 34684 del 2021.
Il fondamento della regola risiede nell’art. 100 cod. proc. pen., applicabile ai soggetti portatori di interessi civilistici, in coerenza con quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ. Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati o confiscati non assume una posizione assimilabile a quella dell’imputato. Non è sottoposto all’azione penale e non beneficia della rappresentanza processuale attribuita per legge al difensore dell’accusato.
Per l’imputato, il difensore è titolare del potere di impugnazione in ragione della propria qualità, salvo gli atti strettamente personali. Il terzo, invece, può partecipare al giudizio soltanto attraverso un professionista specificamente incaricato. La Corte ribadisce così la netta distinzione tra la difesa dell’imputato e la rappresentanza processuale del terzo interessato.
Nel caso esaminato non risultava rilasciata alcuna procura speciale per la proposizione del ricorso. La Cassazione dichiara pertanto l’impugnazione inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamata Corte cost. n. 186 del 2000, ravvisa inoltre la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità e applica la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.